Cassazione Civile, Ordinanza n. 33710/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori ricavi con conseguente maggior imponibile ai fini IRPEF e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la C.T.P. aveva rigettato il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 23 febbraio 2017 e l'appello spedito il 20 marzo 2018, il termine annuale di impugnazione fosse spirato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, sostenendo che, poiché la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi della medesima disciplina, i termini per impugnare erano sospesi per sei mesi; quindi il termine lungo ex art. 327 c.p.c., che sarebbe scaduto il 23 settembre 2017, andava prorogato al 23 marzo 2018, rendendo tempestivo l'appello del 20 marzo 2018. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del motivo per asserita non autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, osservando che il ricorso esponeva in modo puntuale la disciplina invocata e i dati di fatto rilevanti. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la controversia era tra quelle definibili ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, perché avente ad oggetto un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate; di conseguenza, al termine lungo per impugnare, che nella specie scadeva il 23 settembre 2017 tenuto conto della sospensione feriale, si aggiungeva la sospensione di sei mesi prevista dal comma 9, con scadenza finale al 23 marzo 2018. Poiché l'appello era stato notificato il 20 marzo 2018, esso doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in punto di tempestività dell'appello.
art. 11, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
le controversie tributarie in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado, possono essere definite secondo la disciplina speciale prevista dal decreto.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017; la sospensione si aggiunge al termine ordinario e ha durata fissa di sei mesi.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione, se scadente nell'arco temporale rilevante, si cumula con la sospensione semestrale prevista dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione si applica alle controversie definibili nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate.
- La sospensione prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017 non determina un mero arresto del decorso fino al 30 settembre 2017 con successiva ripresa del termine residuo, ma comporta l'aggiunta di sei mesi al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., se viene a scadere nel periodo di operatività della sospensione speciale, deve essere prorogato di sei mesi, tenendo conto anche dell'eventuale sospensione feriale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è fondata l'eccezione di difetto di autosufficienza quando il ricorso ricostruisca in modo puntuale la disciplina invocata e i dati fattuali necessari a verificare la tempestività dell'impugnazione.
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