Sentenza n. 13377/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 103/19/CIR, notificata a Vodafone Italia S.p.A. in data 11 settembre 2019, avente ad oggetto “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto”, comprensiva degli Allegati che ne costituiscono parte integrante; nonché, per quanto occorrer possa: (i) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 153/11/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2004”, in parte qua; (ii) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 139/12/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2005”, in parte qua; (iii) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 46/13/CIR recante “Servizio universale: valutazione del costo netto per l’anno 2006”, in parte qua; (iv) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 100/14/CIR recante “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: valutazione del costo netto per l’anno 2007”, in parte qua; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale alla delibera 103/19/CIR, ancorché non conosciuto, ivi incluse: (i) la delibera 89/18/CIR pubblicata in data 3.7.2018 e avente ad oggetto “Rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2006 e 2007: consultazione pubblica concernente le risultanze delle attività di verifica del calcolo del costo netto”, comprensiva degli allegati; (ii) la delibera 62/19/CIR, pubblicata in data 7.5.2019 e avente ad oggetto “Consultazione pubblica relativa alla rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007” comprensiva degli allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 103/19/CIR, relativa alla rinnovazione del procedimento sull’applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’Autorità ha rinnovato il procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale e ha determinato il costo netto e le quote di contribuzione per gli anni 2004-2007. Il giudizio è stato successivamente inciso dall’adozione della delibera AGCOM n. 18/21/CIR, con la quale l’Autorità ha riesaminato, per il periodo 1999-2009, il presupposto dell’obbligo contributivo costituito dall’esistenza di un onere iniquo a carico dell’operatore designato. Tale delibera è stata annullata, quanto all’analisi dell’iniquità cd. secunda facie, dalle sentenze del TAR Lazio nn. 1693, 1964 e 2047 del 2022, annullamento confermato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4301 e 4549 del 2025. L’Autorità ha sostenuto che residuasse l’interesse alla decisione sulla correttezza della quantificazione del costo netto e delle quote contributive contenute nella delibera n. 103/19/CIR, deducendo che tali profili non sarebbero stati direttamente incisi dal giudicato. Il Collegio ha esaminato tale prospettazione alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8561 del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4301 e 4549 del 2025, unitamente ai principi espressi nella sentenza n. 8561 del 2025, imponga all’Autorità una nuova valutazione del presupposto logico-giuridico dell’obbligo contributivo, ossia dell’iniquità del costo netto del servizio universale. La necessità di tale rinnovata determinazione comporta il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera n. 103/19/CIR e trasferisce l’interesse della ricorrente sul nuovo provvedimento che sostituirà quello originariamente impugnato. Non è stata accolta la tesi dell’Autorità secondo cui il costo netto e le quote contributive avrebbero potuto essere esaminati autonomamente nel presente giudizio, poiché anche tali profili sono destinati a confluire nel provvedimento conclusivo della riedizione del potere e potranno essere contestati in quella sede. Le valutazioni ancora in corso dell’Autorità non incidono sulla sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il sopravvenire dell’orientamento del Consiglio di Stato dopo l’instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Quando un provvedimento regolatorio è destinato a essere superato da una rinnovata determinazione amministrativa imposta da un giudicato che incide sul presupposto logico-giuridico dell’obbligo regolato, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione del provvedimento originario, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La rinnovata valutazione del presupposto dell’obbligo contributivo comporta il superamento dell’intero assetto regolatorio delineato dal provvedimento originario, anche quando il nuovo procedimento amministrativo possa confermare in concreto alcuni valori già determinati, quali il costo netto o le quote di contribuzione.
- Quando l’amministrazione è tenuta a rieditare il potere e le valutazioni ancora controverse sono destinate a confluire nel provvedimento conclusivo, le relative doglianze devono essere fatte valere mediante impugnazione del nuovo atto, non essendo sufficiente la permanenza astratta dell’interesse a esaminare il provvedimento ormai destinato a essere sostituito.
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