Sentenza del 21/02/2018 n. 4158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda di somministrazione di alimenti e bevande e della nuda proprietà dell'immobile aziendale. Contestavano, in particolare, la ricostruzione di un maggior prezzo occultato basata sul divario tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale dell'immobile, nonché sull'importo del mutuo contratto dall'acquirente e sul successivo valore attribuito all'usufrutto. Deducevano inoltre vizi di motivazione, violazione del diritto dell'Unione europea, violazione del diritto di essere ascoltati e chiedevano la riduzione delle sanzioni in applicazione del favor rei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, chiarendo che l'accertamento non si fondava sul solo scostamento dal valore OMI, ma su una pluralità di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti: il mutuo di 1.200.000 euro, il prezzo dichiarato molto inferiore ai valori di mercato e il successivo valore dell'usufrutto pari a 6.828 euro al metro quadrato. La valutazione di tali elementi appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti. Le censure nuove formulate nella memoria non erano ammissibili e la richiesta di riduzione delle sanzioni è stata respinta per carenza di specifiche allegazioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 12.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
Consente l'accertamento analitico-induttivo delle imposte dirette anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Dopo l'intervento della legge comunitaria 2008, non opera più una presunzione legale automatica di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Disciplina la rettifica ai fini IVA. Anche in questo ambito l'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi convergenti, non sul solo scostamento dal valore normale.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Regolano la prova per presunzioni. Gli indizi devono essere valutati complessivamente e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24
Ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta nel 2006 sul collegamento automatico tra valore normale e corrispettivo effettivo, ripristinando la necessità di una valutazione concreta degli elementi probatori.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 73 e 80
Le disposizioni europee sono state richiamate dai contribuenti per contestare l'utilizzo automatico del valore normale come base imponibile; la Corte ha ritenuto che il caso concreto non si fondasse su tale automatismo, ma su una pluralità di indizi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Limita il giudizio tributario di cassazione alle censure proprie del giudizio di legittimità; la Corte non può procedere a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria depositata prima dell'udienza serve soltanto a illustrare e chiarire motivi già formulati nel ricorso e non può introdurre nuove censure.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
Prevede il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta della disciplina più favorevole e degli elementi utilizzati per determinare la sanzione.
Massime di principio
- Il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è, di regola, sufficiente da solo a dimostrare l'occultamento di corrispettivi; può però assumere rilevanza se accompagnato da ulteriori elementi convergenti.
- Mutui di importo significativamente superiore al prezzo dichiarato, successive rivalutazioni dello stesso bene e incoerenze economiche nella transazione possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dai giudici di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
- Le censure nuove non possono essere introdotte per la prima volta con la memoria difensiva, che ha soltanto funzione illustrativa.
- La richiesta di applicazione di una normativa sanzionatoria sopravvenuta deve indicare concretamente perché la nuova disciplina sia più favorevole nel caso specifico e quali criteri abbiano determinato la sanzione originaria.
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