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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 4158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda di somministrazione di alimenti e bevande e della nuda proprietà dell'immobile aziendale. Contestavano, in particolare, la ricostruzione di un maggior prezzo occultato basata sul divario tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale dell'immobile, nonché sull'importo del mutuo contratto dall'acquirente e sul successivo valore attribuito all'usufrutto. Deducevano inoltre vizi di motivazione, violazione del diritto dell'Unione europea, violazione del diritto di essere ascoltati e chiedevano la riduzione delle sanzioni in applicazione del favor rei.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, chiarendo che l'accertamento non si fondava sul solo scostamento dal valore OMI, ma su una pluralità di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti: il mutuo di 1.200.000 euro, il prezzo dichiarato molto inferiore ai valori di mercato e il successivo valore dell'usufrutto pari a 6.828 euro al metro quadrato. La valutazione di tali elementi appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti. Le censure nuove formulate nella memoria non erano ammissibili e la richiesta di riduzione delle sanzioni è stata respinta per carenza di specifiche allegazioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 12.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    Consente l'accertamento analitico-induttivo delle imposte dirette anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Dopo l'intervento della legge comunitaria 2008, non opera più una presunzione legale automatica di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Disciplina la rettifica ai fini IVA. Anche in questo ambito l'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi convergenti, non sul solo scostamento dal valore normale.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Regolano la prova per presunzioni. Gli indizi devono essere valutati complessivamente e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

    Ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta nel 2006 sul collegamento automatico tra valore normale e corrispettivo effettivo, ripristinando la necessità di una valutazione concreta degli elementi probatori.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 73 e 80

    Le disposizioni europee sono state richiamate dai contribuenti per contestare l'utilizzo automatico del valore normale come base imponibile; la Corte ha ritenuto che il caso concreto non si fondasse su tale automatismo, ma su una pluralità di indizi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Limita il giudizio tributario di cassazione alle censure proprie del giudizio di legittimità; la Corte non può procedere a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata prima dell'udienza serve soltanto a illustrare e chiarire motivi già formulati nel ricorso e non può introdurre nuove censure.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3

    Prevede il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta della disciplina più favorevole e degli elementi utilizzati per determinare la sanzione.

Massime di principio

  • Il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è, di regola, sufficiente da solo a dimostrare l'occultamento di corrispettivi; può però assumere rilevanza se accompagnato da ulteriori elementi convergenti.
  • Mutui di importo significativamente superiore al prezzo dichiarato, successive rivalutazioni dello stesso bene e incoerenze economiche nella transazione possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dai giudici di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
  • Le censure nuove non possono essere introdotte per la prima volta con la memoria difensiva, che ha soltanto funzione illustrativa.
  • La richiesta di applicazione di una normativa sanzionatoria sopravvenuta deve indicare concretamente perché la nuova disciplina sia più favorevole nel caso specifico e quali criteri abbiano determinato la sanzione originaria.

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