Sentenza del 14/01/2021 n. 525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Sardegna che aveva dichiarato inammissibile l'appello della concessionaria per presunta diversa denominazione sociale rispetto alla parte di primo grado e, ad abundantiam, aveva ritenuto infondata la cartella esattoriale per mancanza di atti prodromici e per prescrizione del credito relativo al "contributo ex art. 11 comma 6 legge 59/92". Equitalia ha dedotto la contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza di appello, la mancata valutazione dei documenti (verbali societari comprovanti le modifiche di denominazione) depositati nei termini, e la errata qualificazione della cartella rispetto alle regole di formazione del ruolo e ai requisiti formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (contraddittorietà della sentenza di appello e omesso/insufficiente esame dei documenti che comprovano la successione/variazione della denominazione sociale), dichiarando inammissibili i restanti motivi. La sentenza della CTR è stata cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11 comma 6
Disciplina il contributo dovuto dalle cooperative o dai loro consorzi (quota fissa sul risultato), che può essere riscosso e iscritto a ruolo in caso di mancato o insufficiente versamento; la determinazione è elementare e risultante dal bilancio del contribuente.
d.p.r. 602/1973, art. 25 secondo comma
Stabilisce che la cartella di pagamento è redatta secondo il modello ministeriale e deve riprodurre i dati risultanti dal ruolo formato dall'ente impositore; l'agente della riscossione materialmente redige l'atto con i dati del ruolo.
Decreti ministeriali attuativi (D.M. 28 giugno 1999 e D.M. 11 settembre 2000)
Determinano il modello ministeriale della cartella e i requisiti formali per la sua validità, cui il concessionario deve attenersi nella materialità dell'atto.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione richiamato dall'art.7 comma 1 riguarda gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione; i concessionari della riscossione sono invece vincolati agli adempimenti del comma 2 (limitazione della motivazione nella cartella che riproduce l'obbligazione risultante dal ruolo).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Prevede l'inammissibilità in sede di appello di eccezioni e deduzioni nuove che non siano state svolte in primo grado; la Corte ha richiamato questo principio in ordine alla declarata novità della questione della prescrizione in appello.
d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 112, art. 39
Consente al concessionario di chiedere autorizzazione per chiamare in causa l'ente impositore per questioni attinenti alla formazione del ruolo; il giudice di merito può autorizzare o meno tale chiamata.
codice civile, art. 2946
Fissa il termine decennale per la prescrizione dei diritti (applicato alla pretesa tributaria in esame, motivo per il quale la CTP aveva ritenuto estinto il credito notificato oltre il termine).
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Previsione dei motivi di nullità per la sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (n.4) e per omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi (n.5); la Corte ha ritenuto fondati i profili di carenza motivazionale relativi alla mancata valutazione dei verbali societari e alla contraddittorietà.
d.l. 83/2012 (modifiche alla disciplina del vizio di motivazione)
Il giudice evidenzia che la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore delle modifiche, ma comunque rileva l'omesso esame di fatti decisivi; il rilievo normativo è stato richiamato per contestare la motivazione della CTR.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Regola i termini di produzione documentale in sede di appello (venti giorni prima dell'udienza): i verbali societari erano stati depositati tempestivamente e dovevano essere valutati dal giudice di appello.
Massime di principio
- La mancata o insufficiente motivazione della sentenza di appello, specie se riguarda la qualificazione della parte appellante (es. variazione/cessione di denominazione), integra vizio rilevabile in Cassazione: è necessario che il giudice valuti espressamente e motivi sui documenti decisivi prodotti nei termini.
- La cartella di pagamento redatta dal concessionario può limitarsi a riprodurre quanto risulta dal ruolo; non sempre è prevista una motivazione analitica come negli atti di accertamento dell'Amministrazione (art.7 l.212/2000), per cui il contribuente deve verificare il ruolo e l'effettivo versamento mediante elementi di bilancio.
- In sede d'appello non sono ammissibili nuove eccezioni o deduzioni (es. questioni di prescrizione) che non siano state svolte in primo grado, salvo che non siano rilevabili d'ufficio; il concessionario deve dunque tempestivamente affrontare in primo grado le questioni essenziali.
- Se il giudice di merito dichiara l'appello inammissibile e poi decide 'ad abundantiam' sul merito, la parte soccombente può impugnare la statuizione pregiudiziale; la Corte di cassazione verifica la correttezza della statuizione pregiudiziale e può cassare la sentenza per omessa valutazione di fatti decisivi.
- La prova documentale della titolarità/legittimazione ad agire (es. verbali assembleari, atti societari) è decisiva per stabilire la legittimazione attiva del concessionario e può essere prodotta nei termini previsti per l'appello (art.32 d.lgs.546/1992); il mancato esame di tali documenti costituisce vizio di motivazione.
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