Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che disponeva l'estradizione verso l'Albania per il reato di truffa (condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi), deducendo: 1) omesso invio da parte dell'Albania di una "nuova" richiesta di estradizione dopo la produzione della sentenza di condanna definitiva; 2) violazione dei diritti minimi di difesa e illegittimità della sentenza albanese resa in contumacia (richiamando art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU); 3) disparità di qualificazione e sanzione tra i due ordinamenti (truffa vs. appropriazione indebita) tale da impedire la consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima questione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente accertato la presenza di un "nuovo" titolo estradizionale rappresentato dalla sentenza di condanna definitiva (documentazione inviata dallo Stato albanese, atto prot. n. 1606/Prot. A II del Ministro della Giustizia albanese), quindi la domanda di estradizione risultava sorretta da un titolo attuale. Sulla seconda questione la Corte ha riconosciuto che la notificazione in Albania non aveva consentito al ricorrente di conoscere il procedimento, ma ha ritenuto ammissibile l'estradizione perché l'ordinamento albanese prevede garanzie (revisione/riesame/re-trial) conformi al Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione; occorre però che lo Stato richiedente fornisca la garanzia che alla persona estradata sarà assicurato il diritto a un nuovo procedimento che tuteli i diritti di difesa. Perciò la Corte ha rettificato la sentenza impugnata subordinando l'estradizione alla condizione che lo Stato albanese garantisca il diritto di impugnare anche nel merito la sentenza di condanna. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di motivare sinteticamente i motivi di ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei termini necessari per la decisione.
art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al divieto di estradizione se la sentenza violi principi fondamentali; la Corte ha valutato la questione alla luce delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo invocato dal ricorrente; la Corte ha esaminato se le garanzie albanesi consentano di rimediare alle carenze eventualmente subite dall'imputato.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Tutela del diritto a un equo processo; la Corte ha valutato la conformità del sistema albanese alle garanzie ETS in caso di condanna in absentia.
Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (17 marzo 1978)
prevede che lo Stato richiedente fornisca "assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa"
La Corte interpreta il Protocollo nel senso che, per estradare una persona condannata in contumacia, lo Stato richiedente deve fornire garanzie concrete che consentano un nuovo giudizio o revisione della sentenza; tali garanzie rendono compatibile l'estradizione con i diritti di difesa.
art. 51 della legge albanese n. 10.193 del 3 dicembre 2009
Secondo la Corte, questa disposizione prevede il meccanismo che consente all'estradato di chiedere il riesame della sentenza contumaciale; l'esistenza di tale rimedio è ritenuta sufficiente a soddisfare le garanzie richieste dal Protocollo.
Massime di principio
- Per disporre l'estradizione non è necessario che la richiesta sia identica nella forma iniziale: è sufficiente che sussista un titolo estradizionale attuale (per esempio una sentenza definitiva) trasmesso dallo Stato richiedente e riconosciuto dal giudice italiano.
- In caso di condanna in absentia, l'estradizione è compatibile con il diritto italiano e convenzionale se lo Stato richiedente fornisce garanzie effettive che consentano all'estradato un nuovo procedimento o il riesame della sentenza (re-trial): in tali casi il giudice italiano può subordinare la consegna alla produzione di tali garanzie.
- La mera critica alle modalità di notificazione nel Paese richiedente non è automaticamente idonea a impedire l'estradizione se esiste un rimedio interno effettivo e garantito per ottenere la revisione della sentenza.
- Le divergenze di qualificazione giuridica tra ordinamenti (es. truffa vs appropriazione indebita) devono essere valutate in concreto e, se non determinano un trattamento penalmente sproporzionato o la mancanza di corrispondenza degli elementi costitutivi del reato, non ostano all'estradizione.
- Se la Corte di legittimità ha annullato con rinvio per motivazione insufficiente, in sede di rinvio il giudice di merito deve esaminare specificamente gli elementi nuovi prodotti (es. sentenza definitiva) e motivare sulla sussistenza di un titolo estradizionale attuale.
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