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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5603/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione a reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Il ricorrente lamentava che il Giudice dell'esecuzione non aveva considerato le riduzioni di pena spettanti per i procedimenti definiti con rito abbreviato e con patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.) nel computo complessivo della pena unica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione, deve tenere conto delle riduzioni di pena già riconosciute in sede di cognizione (in particolare della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. per il patteggiamento) applicandole come limite vincolante nel calcolo della pena unica; ha richiamato precedente giurisprudenza consolidata in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare il trattamento sanzionatorio in caso di continuazione e costituisce la norma procedurale di riferimento per il ricalcolo della pena in esecuzione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Stabilisce il principio della continuazione tra più reati e la necessità di unificare le pene; norma sostanziale che disciplina il meccanismo di determinazione della pena unica.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il patteggiamento; la Corte ha affermato che tale riduzione, riconosciuta in sede di cognizione, deve essere considerata vincolante e recepita dal giudice dell'esecuzione nel ricalcolo della pena per continuazione.

  • Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020 (Terranova)

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui, in presenza di continuazione tra reato giudicato con rito speciale (patteggiamento) e reato con rito ordinario, il giudice dell'esecuzione deve applicare la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. nella determinazione della pena unica, sia come base di calcolo se il reato patteggiato è il più grave, sia includendola nella pena-satellite se non lo è.

  • Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021 (Dinari)

    Conferma l'orientamento che impone di tenere conto delle riduzioni riconosciute in cognizione nella fase esecutiva della determinazione della pena per continuazione.

  • Sez. 1, n. 42378 del 06/11/2001 (Braga)

    Precedente giurisprudenziale conforme sul principio della necessità di considerare le riduzioni connesse ai riti speciali nel calcolo della pena unica in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve rispettare le riduzioni di pena riconosciute in sede di cognizione (rito abbreviato o patteggiamento) quando procede alla rideterminazione della pena per continuazione.
  • Se il reato definito con patteggiamento è ritenuto quello più grave, la base di calcolo della pena unica deve essere la pena già ridotta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; se è considerato satellite, l'aumento va commisurato sulla pena determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione per il rito speciale.
  • La riduzione di pena originariamente concessa costituisce un limite vincolante per il giudice dell'esecuzione: non può essere ignorata o 'recuperata' nel calcolo esecutivo.
  • In caso di errore nel computo delle riduzioni o nella determinazione della pena unica, la decisione dell'esecutivo è annullabile in Cassazione e la controversia deve essere rinviata per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
  • È utile, in sede esecutiva, esplicitare nella motivazione quale pena (con o senza riduzione) si assume a base del calcolo e come sono stati calcolati gli aumenti per continuazione, per evitare censure per omessa o erronea considerazione delle riduzioni riconosciute in cognizione.

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