Provvedimento AGCM I857C n. 31798 del 22/12/2025
ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM, in riedizione del potere dopo le pronunce di TAR Lazio e Consiglio di Stato sul caso TIM-DAZN Serie A 2021/2024, ha rideterminato la durata dell’intesa restrittiva accertata nel Deal Memo. L’Autorità ha confermato che le clausole di esclusiva e le limitazioni commerciali/tecniche erano restrittive per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE, ha escluso DAZN Media dall’infrazione e ha fissato la durata dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022. Sul piano sanzionatorio, TIM resta a € 760.776,82 mentre la sanzione di DAZN Limited è ridotta a € 3.673.716,63, con esclusione delle vendite dirette dalla base di calcolo per mancanza di prova di un nesso quantificabile con il Deal Memo.
TIM e DAZN: intesa restrittiva per oggetto nel Deal Memo Serie A 2021/2024; durata rideterminata dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022 e sanzione DAZN ridotta, TIM invariata
TIM-DAZN Serie A 2021/2024: rideterminazione della durata dell’intesa e ricalcolo della sanzione
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riesercitato il potere istruttorio e decisorio sul caso TIM-DAZN relativo alla distribuzione dei diritti televisivi della Serie A 2021/2024. Il provvedimento non riapre l’accertamento dell’illecito in sé, già definitivamente confermato in sede giurisdizionale, ma si concentra sulla durata dell’infrazione, sull’esclusione di DAZN Media dalla responsabilità e sulla ricalibrazione della sanzione di DAZN Limited.
Parti e quadro processuale
Le imprese coinvolte sono TIM S.p.A. e DAZN Limited; DAZN Media Services S.r.l. era stata originariamente coinvolta nel procedimento, ma il Consiglio di Stato ha escluso la sua imputabilità all’intesa. Il procedimento è stato riavviato a seguito delle sentenze del TAR Lazio n. 9315/2024 e del Consiglio di Stato n. 5357/2025, che hanno imposto all’Autorità di rideterminare la durata dell’infrazione e di verificare se le vendite dirette di DAZN dovessero essere incluse nella base sanzionatoria.
Oggetto dell’intesa e qualificazione antitrust
L’intesa riguarda alcune clausole del Deal Memo Distribution sottoscritto il 27 gennaio 2021 tra TIM e DAZN, relative alla commercializzazione dei contenuti calcistici e al supporto tecnologico per la loro trasmissione. Le clausole contestate sono state qualificate come restrittive per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE, in quanto:
- attribuivano a TIM un’esclusiva nella vendita del servizio DAZN in bundle o à la carte;
- vietavano a DAZN di stipulare partnership con operatori concorrenti di TIM;
- limitavano la distribuzione diretta di DAZN a internet, escludendo altre piattaforme e dispositivi;
- impedivano l’uso di certe modalità promozionali e di distribuzione con altri operatori;
- introducevano vincoli tecnici e di collaborazione che rafforzavano la posizione di TIM nei mercati della connettività.
L’Autorità ribadisce che il perimetro del procedimento non riguarda l’esito della gara per i diritti Serie A in sé, ma esclusivamente le clausole a valle contenute nel Deal Memo.
Mercati interessati e rilevanza economica
Il provvedimento individua come mercati interessati:
- il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultralarga;
- il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga;
- il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (pay-tv).
L’Autorità valorizza la centralità dei diritti calcistici della Serie A quale leva concorrenziale nelle offerte bundle tra connettività e contenuti premium, nonché il ruolo di TIM come operatore verticalmente integrato con significativa forza nei mercati della connettività.
Durata dell’infrazione: dies a quo e dies ad quem
L’Autorità ha rigettato la tesi delle parti secondo cui l’infrazione non potrebbe iniziare prima del 1° luglio 2021, data di avvio della commercializzazione dei diritti, o prima dell’avveramento di condizioni sospensive. Secondo l’AGCM, la restrizione era già immediatamente efficace dal 27 gennaio 2021, data di sottoscrizione del Deal Memo, perché le clausole producevano sin da subito effetti idonei a:
- impedire a DAZN di negoziare partnership con operatori diversi da TIM;
- ostacolare il rinnovo o la prosecuzione di accordi distributivi preesistenti;
- indirizzare sin da subito campagne e attività commerciali coerenti con l’esclusiva;
- attivare scelte tecniche e di rete coerenti con l’assetto anticoncorrenziale.
Quanto al termine, l’Autorità esclude che le misure volontarie adottate nell’agosto 2021 abbiano fatto cessare l’infrazione, perché hanno inciso solo su alcune criticità ma non hanno rimosso il nucleo restrittivo dell’accordo. Il dies ad quem è quindi fissato al 3 agosto 2022, quando il nuovo Distribution Agreement ha eliminato l’esclusiva e ha consentito la ripresa effettiva di negoziazioni e accordi con altri operatori, tra cui Sky, Vodafone e Wind Tre.
Esclusione di DAZN Media
In conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, DAZN Media Services S.r.l. è esclusa dall’infrazione. L’Autorità afferma espressamente che non vi sono elementi per imputarle la partecipazione all’intesa relativa al Deal Memo.
Valutazione della natura verticale/orizzontale e del VBER
Le parti avevano sostenuto che il Deal Memo fosse un accordo verticale e dunque esentabile ai sensi del Regolamento (UE) 2022/720 sul VBER. L’AGCM respinge tale impostazione, osservando che:
- l’accordo coinvolgeva anche imprese concorrenti lungo la filiera dei servizi audiovisivi e della connettività;
- alcune clausole avevano contenuto o effetto orizzontale, ad esempio il divieto di sconti/promozioni su Amazon TV;
- l’esclusiva e i divieti di partnership con concorrenti TIM non rientravano nell’esenzione verticale;
- la quota di mercato di TIM e la struttura dell’accordo impedivano comunque di invocare l’automatica applicazione del VBER.
L’Autorità esclude anche l’applicabilità dell’art. 101, par. 3, TFUE, per difetto di indispensabilità e di proporzionalità delle restrizioni.
Gravità dell’infrazione
L’AGCM qualifica la condotta come grave, in ragione di:
- natura delle restrizioni, idonee a limitare produzione, sbocchi, sviluppo tecnico e investimenti;
- rilevanza dei contenuti audiovisivi della Serie A come asset competitivo;
- concreta attuazione dell’accordo mediante promozioni commerciali e strategie di vendita coerenti con il Deal Memo;
- contesto di mercato caratterizzato da forte integrazione tra connettività e contenuti premium.
La percentuale base applicata resta pari al 15% del valore delle vendite interessate.
Determinazione della sanzione
Per TIM, la sanzione già irrogata nel 2023 resta invariata a € 760.776,82. L’Autorità, pur avendo accertato una durata maggiore, richiama l’art. 34 delle Linee guida per evitare una reformatio in peius in considerazione delle vicissitudini processuali e del tempo trascorso.
Per DAZN Limited, invece, l’Autorità procede a un ricalcolo, perché il Consiglio di Stato aveva censurato l’inclusione integrale delle vendite dirette nella base di calcolo. All’esito della nuova istruttoria, l’AGCM ritiene non dimostrata una chiara relazione tra Deal Memo e vendite dirette e, pertanto, le esclude integralmente. La base sanzionatoria è limitata al solo minimo garantito versato da TIM.
Esito finale
Il provvedimento conclude che TIM e DAZN Limited hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE. L’intesa è durata dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022. La sanzione a carico di TIM rimane € 760.776,82; quella di DAZN Limited è rideterminata in € 3.673.716,63. DAZN Media non è parte dell’infrazione. L’Autorità ordina inoltre alle imprese di astenersi in futuro da comportamenti analoghi.
Punti principali
Origine del procedimento e giudicato amministrativo
Il procedimento I857C nasce per rideterminare la durata dell’infrazione già accertata con il provvedimento n. 30699/2023 sul Deal Memo TIM-DAZN. Il TAR Lazio aveva confermato l’intesa ma annullato parzialmente il provvedimento sulla durata; il Consiglio di Stato ha poi confermato la necessità di riedizione del potere, escluso la partecipazione di DAZN Media e annullato in parte la sanzione di DAZN con riferimento alle vendite dirette.
Condotta contestata e qualificazione giuridica
L’intesa riguarda alcune clausole del Deal Memo del 27 gennaio 2021, ritenute restrittive per oggetto in violazione dell’art. 101 TFUE. In particolare, le clausole attribuivano a TIM un’esclusiva nella distribuzione dei contenuti DAZN/Serie A, vietavano a DAZN partnership con operatori concorrenti, limitavano la distribuzione su piattaforme diverse da internet e introducevano vincoli tecnici e commerciali idonei a escludere i concorrenti di TIM.
Durata dell’infrazione
L’Autorità ha respinto la tesi delle parti secondo cui l’infrazione sarebbe iniziata solo il 1° luglio 2021 o sarebbe cessata con le misure volontarie del 2 agosto 2021. Il dies a quo è stato fissato al 27 gennaio 2021, data di sottoscrizione del Deal Memo, perché le clausole avevano efficacia restrittiva immediata. Il dies ad quem è stato fissato al 3 agosto 2022, quando il nuovo Distribution Agreement ha eliminato l’esclusiva e ha riaperto la possibilità per altri operatori di negoziare con DAZN.
Sanzione e criteri di quantificazione
La sanzione è stata determinata applicando l’art. 15 L. 287/1990 e le Linee guida AGCM del 25 febbraio 2025. Per TIM resta invariata la sanzione di € 760.776,82. Per DAZN, la base di calcolo è stata limitata al solo minimo garantito corrisposto da TIM, con esclusione delle vendite dirette poiché non è stato possibile stimare in modo chiaro l’incidenza del Deal Memo su tali ricavi; la sanzione è quindi ridotta a € 3.673.716,63.
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