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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A568 n. 31774 del 19/12/2025

AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR

AGCMA568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc, almeno dal 13 aprile 2023 al 22 aprile 2025, hanno posto in essere una strategia escludente volta a bloccare, ostacolare o rendere più onerosa la vendita dei voli Ryanair da parte delle agenzie di viaggio, soprattutto online, e delle agenzie fisiche. Le condotte hanno incluso un processo di verifica facciale dedicato ai clienti delle OTA, un sistema di blocco delle prenotazioni e dei pagamenti (Shield), la cancellazione di account riferibili alle agenzie, campagne denigratorie e, successivamente, accordi di partnership e Travel Agent Direct strutturati in modo da mantenere il controllo del flusso di prenotazione e di una parte rilevante dell’inventory. L’Autorità ha ritenuto Ryanair dominante nel mercato dei servizi di trasporto aereo di linea, nazionali ed europei, da/per l’Italia, quale input per le agenzie, e ha giudicato le condotte idonee a produrre effetti di esclusione nei mercati a valle dell’intermediazione online dei voli e dei servizi di agenzia fisici. È stata irrogata una sanzione complessiva di 255.761.692 euro, con ordine di cessazione delle condotte e obbligo di relazione entro 90 giorni.

Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc: abuso di posizione dominante nei servizi di trasporto aereo e ostacolo alle agenzie di viaggio online e fisiche; infrazione accertata e sanzione di euro 255.761.692

Ryanair / agenzie di viaggio: abuso di posizione dominante nel mercato dei voli da/per l’Italia

L’Autorità ha accertato che Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc hanno posto in essere, a partire dal 13 aprile 2023 e almeno fino al 22 aprile 2025, una strategia escludente nei confronti delle agenzie di viaggio online e fisiche, volta a ostacolare la vendita dei voli Ryanair e la loro combinazione con altri servizi turistici. Il procedimento è stato avviato nel 2023 e ha riguardato la possibile violazione dell’art. 3 L. 287/1990 e dell’art. 102 TFUE.

Parti e svolgimento del procedimento

Ryanair DAC è la compagnia aerea low cost irlandese operativa su rotte nazionali e internazionali a corto raggio; Ryanair Holdings plc è la capogruppo del gruppo Ryanair. Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha acquisito dati ENAC e ART, svolto richieste massive di informazioni a oltre 4.000 agenzie, audizioni con le principali OTA e associazioni di categoria, e una survey su 3.504 consumatori. È stata anche avviata una fase cautelare, poi chiusa senza misure per assenza di periculum in mora.

Mercato rilevante: servizi di trasporto aereo come input per le agenzie

L’Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, il mercato a monte fosse quello dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri nazionali ed europei da/per l’Italia, considerati come input per le agenzie di viaggio. È stata esclusa la necessità di una definizione per singola rotta O&D e anche la sostituibilità con voli intercontinentali o con altri mezzi di trasporto, perché non coerente con le esigenze di offerta delle agenzie verso i consumatori italiani.

Ryanair è risultata il principale vettore in Italia:

  • quota di passeggeri domestici pari a circa 44%-50% nel triennio 2022-2024;
  • quota complessiva domestico+europeo pari a circa 38%-39%;
  • prima per capillarità della rete, coprendo circa il 50%-59% delle tratte domestiche e il 50%-55% delle tratte europee da/per l’Italia;
  • presenza in almeno il 77% delle città aeroportuali italiane.

L’Autorità ha inoltre valorizzato i documenti interni di Ryanair, che descrivono il gruppo come il più grande vettore europeo, con forte crescita in Italia e con capacità di espansione superiore a quella dei concorrenti.

Mercati a valle e ruolo delle OTA

L’istruttoria ha distinto tra canale offline e online, e tra intermediazione di voli e intermediazione di hotel/altri servizi turistici. Le OTA operano in modo specializzato: alcune sono focalizzate sui voli, altre sugli hotel o sui pacchetti. Il mercato rilevante è stato quindi individuato nell’intermediazione online dei voli da soli o in combinazione con altri servizi turistici, di dimensione nazionale, mentre per le agenzie fisiche è stato considerato un mercato locale.

L’Autorità ha sottolineato che il volo è spesso il primo elemento della costruzione del viaggio e un forte attrattore per la vendita di altri servizi. La documentazione acquisita mostra che una parte significativa dei consumatori combina voli e servizi turistici, apprezza l’unico punto di acquisto e usa comparatori e motori di ricerca per orientare la scelta. Le OTA, inoltre, competono per il traffico web, il posizionamento nei comparatori e la conversione delle visite in vendite.

Condotte di Ryanair: verifica facciale, Shield, denigrazione e accordi

L’Autorità ha ricostruito una sequenza di condotte cumulative:

  • introduzione, nel 2023, di una procedura di verifica facciale per i clienti delle OTA, con blocco dell’accesso alle prenotazioni fino alla verifica;
  • successivo impiego del sistema Shield, lanciato nel novembre 2023, per identificare e bloccare i pagamenti e le prenotazioni delle OTA, tramite il riconoscimento delle carte B2B o altri criteri tecnici;
  • cancellazione selettiva di account riferibili alle agenzie di viaggio;
  • campagna comunicativa e stampa denigratoria verso le "OTA pirata";
  • stipula, dal gennaio 2024, di accordi di partnership con alcune OTA e, dal 2025, di accordi Travel Agent Direct per le agenzie fisiche.

Dai documenti ispettivi è emerso che queste misure erano pensate per “contrastare” le OTA, spingere i clienti verso Ryanair.com e impedire alle OTA di generare ricavi addizionali dopo la prenotazione. L’Autorità ha ritenuto che l’obiettivo fosse deliberatamente escludente e non riconducibile a mere esigenze di cybersecurity.

Contenuto degli accordi di partnership e Travel Agent Direct

Gli accordi con le OTA prevedono che:

  • la vendita finale avvenga comunque sul sito Ryanair.com;
  • le OTA utilizzino i dati dei voli solo per visualizzazione e non per vendita autonoma;
  • l’utente sia reindirizzato a Ryanair per il completamento dell’acquisto;
  • siano vietati sistemi automatici di estrazione dati;
  • il cliente accetti i termini e la privacy policy di Ryanair;
  • Ryanair acquisisca i contatti del passeggero e controlli il rapporto post-vendita.

Le OTA possono visualizzare una parte dell’inventory, ma con esclusione iniziale delle tre classi tariffarie più basse, pari a circa il 30%-40% delle vendite Ryanair; tali classi sono state rese progressivamente accessibili con sovrapprezzo e in tempi successivi. Per le agenzie fisiche, il programma TAD ha previsto vincoli analoghi, incluso il divieto di vendita online e l’impossibilità di offrire alcune tariffe promozionali.

Effetti sui consumatori e sulle agenzie

L’Autorità ha ritenuto che le condotte abbiano prodotto effetti concreti:

  • forte contrazione delle vendite di voli Ryanair tramite OTA;
  • riduzione del traffico da comparatori verso i siti delle OTA;
  • peggioramento dei tassi di conversione e del traffico totale delle OTA;
  • riduzione complessiva delle vendite delle OTA, non limitata ai voli Ryanair;
  • pregiudizio alla capacità delle agenzie di offrire pacchetti e soluzioni con più vettori.

Secondo la survey, il 70% dei consumatori considera il volo il primo passo nella costruzione del viaggio, il 74% vede utile la combinazione di voli se acquistati presso un unico soggetto, e il 51% dei consumatori non prenderebbe in considerazione un’agenzia che non offra voli Ryanair. Anche le agenzie fisiche hanno confermato la rilevanza di Ryanair per il loro fatturato e l’impatto negativo dei blocchi sulla redditività.

Valutazione giuridica: nessuna giustificazione oggettiva

L’Autorità ha respinto le giustificazioni addotte da Ryanair, basate su:

  • necessità di ottenere i dati di contatto dei passeggeri;
  • trasparenza tariffaria e contrasto ai sovrapprezzi delle OTA;
  • tutela della sicurezza informatica e contrasto ai bot;
  • libertà di scelta del canale distributivo.

Secondo l’AGCM, tali obiettivi avrebbero potuto essere perseguiti con misure meno restrittive, senza imporre blocchi selettivi, verifiche biometriche invasive, reindirizzamenti obbligatori o contrattualizzazione imposta. L’Autorità ha inoltre escluso l’applicabilità del test Bronner, perché non si tratta dell’accesso a un’infrastruttura chiusa, ma della possibilità di continuare a distribuire un prodotto già acquistabile dalle agenzie in un assetto concorrenziale che Ryanair ha successivamente alterato.

Durata, gravità e sanzione

L’infrazione è stata considerata molto grave, anche per il ruolo di Ryanair nel mercato italiano e per l’impatto strutturale sulle dinamiche di intermediazione online e offline. La durata è stata fissata dal 13 aprile 2023 al 22 aprile 2025, pari a 2 anni e 9 giorni.

Ai fini sanzionatori, l’Autorità ha considerato il valore delle vendite oggetto dell’infrazione in Italia nel 2024, comprensivo dei voli da/per l’Italia e dei servizi accessori e turistici collegati, pari a euro [1-2] miliardi. Applicando una percentuale compresa nel range individuato dalle Linee Guida e tenendo conto della durata, è stata irrogata a Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc, in solido, una sanzione di euro 255.761.692.

Dispositivo

L’AGCM ha quindi:

  • accertato l’abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE e dell’art. 3 L. 287/1990;
  • ordinato la cessazione immediata dei comportamenti distorsivi e il divieto di reiterazione;
  • imposto la presentazione di una relazione entro 90 giorni;
  • irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 255.761.692.

Punti principali

Parti, procedimento e contesto

Il procedimento è stato avviato nel settembre 2023 nei confronti di Ryanair DAC e poi esteso a Ryanair Holdings plc, per verificare un possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 L. 287/1990 e dell’art. 102 TFUE. Dopo una fase cautelare chiusa senza misure, l’istruttoria ha incluso richieste informative, audizioni, ispezioni in cooperazione con l’autorità irlandese e una survey su agenzie e consumatori.

Mercato rilevante e dominanza

L’Autorità ha definito il mercato a monte come i servizi di trasporto aereo di linea passeggeri nazionali ed europei da/per l’Italia, considerati come input per le agenzie di viaggio. Ryanair è risultata il primo vettore in Italia, con quote in termini di passeggeri intorno al 38-39% sul totale domestico+europeo e al 44-50% sul domestico, elevata capillarità della rete, forte presenza nelle città aeroportuali e rilevante peso negli incentivi aeroportuali. Questi elementi hanno condotto all’accertamento della posizione dominante.

Condotte abusive contestate

Le condotte sono state ricostruite come una sequenza unitaria: introduzione del processo di verifica facciale per le prenotazioni intermediate, blocco delle prenotazioni tramite Shield, ostacoli ai pagamenti e agli account delle OTA, campagne denigratorie contro le "OTA pirata", pressione alla sottoscrizione di accordi di partnership e successivamente di Travel Agent Direct. I contratti hanno mantenuto la vendita su Ryanair.com, escluso alcune tariffe promozionali e imposto reindirizzamenti, accettazione di termini Ryanair, registrazione degli utenti e ulteriori vincoli operativi.

Effetti sui mercati a valle

L’AGCM ha ritenuto che le condotte abbiano inciso sulla capacità delle OTA e delle agenzie fisiche di attrarre traffico, convertire visite in vendite e offrire prodotti combinati voli+hotel, voli+auto e soluzioni multi-vettore. I dati istruttori mostrano un forte calo delle vendite di voli Ryanair tramite OTA, una riduzione del traffico da metasearch e un peggioramento dei tassi di conversione, con effetti complessivi anche sulle vendite totali delle OTA, in un contesto di mercato turistico in crescita.

Sanzione e misure finali

L’Autorità ha accertato la violazione dell’art. 102 TFUE e dell’art. 3 L. 287/1990, ha ordinato a Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc di cessare immediatamente i comportamenti distorsivi e di astenersi dal reiterarli, imponendo una relazione entro 90 giorni. La sanzione complessiva, applicata in solido, è pari a euro 255.761.692, calcolata sul valore delle vendite oggetto dell’infrazione in Italia nel 2024, con qualificazione della violazione come molto grave e durata pari a 2 anni e 9 giorni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 l. 287/1990mercato rilevanteintermediazione online dei voliagenzie di viaggiosanzioni antitrust

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