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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I866 n. 31785 del 22/12/2025

ACCORDI TRA FONDERIE

AGCMI866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM accerta che C2MAC, Corrà, De Riccardis, Glisenti/Lead Time, E.F. Group/Pilenga, Camozzi/FM G, Zanardi, VDP, Ariotti, Ironcastings, Zardo, Cividale/ZML e Assofond hanno realizzato, dal 2004 al 30 giugno 2024, un’intesa segreta, unica, complessa e continuata nel mercato italiano dei getti di ghisa. La condotta ha avuto ad oggetto il coordinamento delle politiche di prezzo e delle strategie commerciali verso i clienti, tramite scambi di informazioni sensibili, riunioni associative, tavoli di lavoro e l’elaborazione/diffusione degli indicatori Assofond (QEMP, IDT, TET) usati come focal point per gli aumenti. L’Autorità respinge le eccezioni procedurali e di mercato, qualifica la condotta come restrizione per oggetto ex art. 101, par. 1, TFUE, ritiene sussistente il pregiudizio al commercio tra Stati membri e irroga sanzioni, con multa ad Assofond pari a 2 milioni di euro e sanzioni individuali poi ridotte del 50% per la crisi del settore, entro il tetto del 10% del fatturato.

Accordi tra fonderie di ghisa e Assofond: intesa segreta e continuata sui prezzi, accertata e sanzionata

Accordi tra fonderie di ghisa e Assofond

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accerta un’intesa segreta, unica, complessa e continuata nel mercato italiano dei getti di ghisa, posta in essere da C2MAC, Corrà, De Riccardis, Glisenti/Lead Time, E.F. Group/Pilenga, Camozzi/FMG, Zanardi, VDP, Ariotti, Ironcastings, Zardo, Cividale/ZML e dall’associazione Assofond. La condotta riguarda il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie verso i clienti, con l’obiettivo di sostenere aumenti dei listini e preservare la marginalità.

Parti e procedimento

L’istruttoria origina da una segnalazione anonima del 3 aprile 2023 su aumenti contestuali dei prezzi nel 2023. Il procedimento è avviato il 12 settembre 2023 nei confronti di sette fonderie; il 3 aprile 2024 è esteso agli indicatori Assofond e a ulteriori società, oltre che ad Assofond; il 30 luglio 2024 l’oggetto è esteso ai comportamenti dal 2001. La CRI è trasmessa il 7 agosto 2025, le memorie finali sono depositate nell’ottobre 2025 e l’audizione finale si tiene il 21 ottobre 2025.

Il settore interessato e il mercato rilevante

Il provvedimento descrive il settore come altamente tecnico, capital intensive e caratterizzato da produzioni su disegno del cliente, con switching cost variabili e rapporti di fornitura di lunga durata. I getti di ghisa sono impiegati soprattutto nei settori automotive, macchine movimento terra, idraulica, meccanica e costruzioni. L’Autorità ritiene che il mercato interessato sia quello della produzione e commercializzazione di getti di ghisa sul territorio nazionale, respingendo le tesi difensive che invocavano un mercato più ampio, quantomeno europeo, o segmenti di mercato distinti per tipologia di getto e settore di destinazione.

Il contesto associativo e il ruolo di Assofond

Assofond è un’associazione imprenditoriale di categoria che, oltre a servizi leciti di supporto alle associate, ha ospitato incontri e tavoli di confronto in cui si discutevano prezzi, clienti, capacità produttiva, portafoglio ordini e condizioni contrattuali. L’Autorità valorizza la struttura degli organi associativi, i “giri di tavolo”, i pranzi e gli incontri informali, ritenuti occasioni di coordinamento. Assofond è considerata non solo facilitatore del cartello, ma anche coautrice, per il ruolo attivo nella predisposizione, aggiornamento e divulgazione degli indicatori e delle lettere-tipo per i clienti.

Gli indicatori Assofond: QEMP, IDT e TET

La parte centrale del provvedimento è dedicata alla costruzione e all’uso degli indicatori Assofond. Il QEMP, introdotto nel 2004, serve a sterilizzare i listini rispetto alla materia prima; l’IDT, introdotto nel 2006, misura i costi di trasformazione; il TET, introdotto nel 2011, permette di ribaltare sul prezzo anche la componente attività, inclusa la marginalità operativa. L’AGCM ritiene che non si tratti di meri indici informativi o statistici, ma di strumenti comuni per trasformare i costi in prezzi di vendita, con effetto di uniformazione dei listini e riduzione dell’incertezza competitiva. Il provvedimento evidenzia anche la consapevolezza interna di possibili criticità antitrust e la decisione di sospendere la pubblicazione degli indicatori dal 1° luglio 2024.

Le condotte contestate dal 2004 al 2019

Dal 2004 al 2019 l’Autorità ricostruisce la genesi del piano comune: la nascita del QEMP nel 2004, l’introduzione dell’IDT nel 2006 e il successivo TET nel 2011. Parallelamente, vengono organizzati tavoli di lavoro per settori omogenei e riunioni di settore in cui le fonderie si confrontano su strategie commerciali, modalità di revisione prezzi, capacità produttiva e reazioni dei clienti. Il quadro probatorio include inviti, verbali, resoconti interni e file di presenza, che l’AGCM considera affidabili anche se non sottoscritti, in quanto provenienti da contesti aziendali o associativi immediatamente vicini ai fatti.

L’intensificazione del coordinamento nel 2020-2024

Con la pandemia, la crisi delle materie prime, l’aumento dei costi energetici e poi la guerra in Ucraina, il coordinamento si intensifica. Le fonderie si scambiano informazioni su aumenti, tempi di applicazione, clienti comuni, fermi produttivi, contratti, credito d’imposta e modalità per rispondere alle richieste di riduzione dei clienti. L’Autorità valorizza in particolare le riunioni del 2021 e del 2022, la Guida Assofond, i webinar, i comunicati stampa e gli scambi informali tra concorrenti, ritenendo che essi abbiano consentito di “abituare” il mercato a una revisione sistematica dei listini e di difendere la mancata retrocessione dei benefici fiscali ai clienti.

Valutazioni giuridiche dell’AGCM

L’AGCM qualifica il comportamento come infrazione unica, complessa e continuata, restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE. Non è necessario, secondo l’Autorità, un’analisi puntuale degli effetti sul mercato, trattandosi di un cartello orizzontale di prezzo. La definizione del mercato rilevante è considerata successiva alla ricostruzione dell’intesa e, nel caso di specie, l’ambito nazionale è ritenuto sufficiente. Sono respinte le eccezioni procedurali sulla durata della fase preistruttoria, sull’utilizzabilità delle prove ispettive, sulla competenza dell’Autorità e sulla legittimità delle estensioni soggettiva e oggettiva.

Responsabilità delle singole imprese

L’Autorità attribuisce responsabilità differenziate in base alla prima evidenza di partecipazione continuativa: Corrà dal 31 marzo 2006; De Riccardis dal 5 febbraio 2004; Glisenti e Lead Time dal 31 marzo 2004; E.F. Group e Pilenga dal 15 luglio 2004, con responsabilità in solido per Pilenga e per le controllate; Camozzi e FMG dal 14 dicembre 2016, con responsabilità in solido; Zanardi dal 5 febbraio 2004; VDP dal 31 marzo 2004; Ariotti dal 5 febbraio 2004; Ironcastings dal 26 marzo 2018; Zardo dal 15 luglio 2004; Cividale/ZML dal 5 febbraio 2004, con responsabilità in solido dal 24 ottobre 2006. Assofond è ritenuta responsabile per l’intero periodo dal 5 febbraio 2004 al 30 giugno 2024.

Sanzioni

La gravità è fissata al 15% e la durata è calcolata fino al 30 giugno 2024. L’importo base è poi ridotto del 50% per la crisi del settore. L’Autorità accoglie solo parzialmente la compliance, riconoscendo un’attenuante del 5% esclusivamente a Cividale/ZML; per Assofond, invece, applica una sanzione forfettaria di 2 milioni di euro, tenendo conto della specificità del caso e del ruolo dell’associazione. Le istanze di incapacità contributiva sono respinte per tutte le imprese. Le sanzioni finali sono riportate nel dispositivo e devono essere pagate entro 90 giorni dalla notifica.

Punti principali

Origine e perimetro dell’istruttoria

L’istruttoria nasce da una segnalazione anonima del 3 aprile 2023 su aumenti contestuali dei prezzi. Il procedimento è avviato il 12 settembre 2023 contro sette fonderie; il 3 aprile 2024 è esteso all’uso e alla diffusione degli indicatori Assofond e a ulteriori imprese e ad Assofond; il 30 luglio 2024 è esteso temporalmente almeno dal 2001. La CRI è inviata il 7 agosto 2025 e l’audizione finale si svolge il 21 ottobre 2025.

Contesto economico e struttura del settore

L’Autorità descrive un mercato nazionale della produzione e vendita di getti di ghisa, con prodotti su disegno, fortemente capital intensive e con switching cost variabili ma spesso non trascurabili. La domanda proviene soprattutto da industria meccanica, mezzi di trasporto ed edilizia. Le parti rappresentano oltre il 53,8% del fatturato della produzione nazionale destinata al mercato italiano. L’Autorità riconosce l’esistenza di importazioni ed esportazioni, ma ritiene il coordinamento circoscritto all’Italia.

Indicatori Assofond come strumento collusivo

Il provvedimento ricostruisce la nascita del QEMP nel 2004, dell’IDT nel 2006 e del TET nel 2011. Secondo l’AGCM, tali indicatori non sono mere rilevazioni di costo ma un sistema condiviso per trasformare costi di produzione in prezzi di vendita, fino a includere, con il TET, anche la componente attività/margine. L’Autorità valorizza la guida Assofond, le circolari, i webinar e le modalità di applicazione suggerite, ritenute idonee a uniformare i listini e a ridurre l’incertezza competitiva.

Contatti, riunioni e coordinamento commerciale

L’AGCM ritiene provati numerosi contatti bilaterali e multilaterali, anche al di fuori del contesto associativo, nonché riunioni di Giunta, Assemblea, Comitato di Presidenza e tavoli di lavoro settoriali, nei quali si discutevano prezzi, capacità produttiva, portafoglio ordini, clienti e condizioni contrattuali. Il coordinamento si intensifica dal 2020-2024 in concomitanza con pandemia, crisi energetica, guerra in Ucraina e credito d’imposta, con scambi su aumenti, sospensioni della produzione, uniformazione delle risposte ai clienti e mancata retrocessione dei benefici fiscali.

Qualificazione giuridica e responsabilità

L’Autorità qualifica la condotta come intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE, e ritiene non necessario un esame approfondito degli effetti. Le condotte integrano anche pregiudizio al commercio tra Stati membri. La responsabilità è imputata alle singole società e, per i gruppi, anche alle controllanti o ai successori economici. Per Assofond l’Autorità sottolinea un duplice ruolo: facilitatore del coordinamento e coautrice del cartello.

Sanzioni e criteri di quantificazione

Il valore delle vendite è individuato nel fatturato 2023 relativo alla produzione e vendita di getti di ghisa in Italia; la gravità è fissata al 15%. L’importo base è poi ridotto del 50% per la crisi del settore; viene riconosciuta solo a Cividale/ZML un’attenuante del 5% per compliance. Nessuna istanza di inability to pay è accolta. Assofond riceve una sanzione forfettaria di 2 milioni di euro; le altre sanzioni vengono ricondotte al tetto legale del 10% del fatturato 2024.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartelloart. 101 tfueassociazione di impresescambio di informazioniindicatori di prezzosanzioni antitrust

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