Ordinanza n. 431/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto a entrambi i ricorsi della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima) n. 3278/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione, rimessione in pristino e bonifica per interventi edilizi asseritamente abusivi, nonché comunicazione di accertata inottemperanza
Esito
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l’ordinanza comunale n. 76 del 17 novembre 2021 e contro la successiva comunicazione di accertata inottemperanza. L’amministrazione aveva contestato il prolungamento di un muro di contenimento in pietrame a secco, la colmatura di una differenza di quota con terreno, la piantumazione di due cespugli e l’occupazione o interruzione di una stradella comunale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e situata entro trenta metri dal demanio marittimo. L’appellante ha ammesso soltanto la piantumazione di essenze arbustive e ha dedotto, in sintesi, che la stradella non sarebbe più utilizzata da lungo tempo e il suo tracciato sarebbe quasi integralmente scomparso; che i resti di antichi gradini dimostrerebbero un diverso andamento del percorso, a quota più elevata e sulla particella soprastante; che il muro di confine non sarebbe stato prolungato né modificato, ma soltanto sottoposto a manutenzione, e non interromperebbe alcun percorso comunale; che l’affermazione relativa alla colmatura delle differenze di quota sarebbe contraddittoria rispetto alla contestazione del prolungamento del muro. La proprietaria confinante ha proposto autonomo appello limitato al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese, chiedendo la condanna della ricorrente alle spese in suo favore. Entrambe le appellanti si sono costituite negli appelli reciprocamente proposti; il Comune non si è costituito.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., poiché diretti contro la stessa sentenza, ma non ha definito né il merito dell’appello principale né la questione sulle spese sollevata dalla controinteressata. Rilevato il carattere eminentemente tecnico delle contestazioni riguardanti l’effettiva conformazione dei luoghi, il tracciato della stradella, la posizione e l’eventuale prolungamento del muro, nonché la colmatura delle differenze di quota, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. L’incarico è stato affidato al dirigente della VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega a funzionario competente. Il verificatore dovrà esaminare gli atti processuali e la documentazione tecnica, potrà acquisire ulteriori documenti dal Comune e dalle parti, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni accertamento utile, assicurando il preavviso alle parti. Sono stati stabiliti termini per l’avvio delle operazioni, la trasmissione della bozza di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva. È stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante principale il versamento di 5.000 euro quale acconto, eventualmente a saldo, sul compenso del verificatore, con condizionamento dell’attività al pagamento e con richiamo alla possibile applicazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. L’udienza di prosecuzione sarà fissata successivamente all’espletamento della verificazione.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Consente la riunione degli appelli rivolti contro la stessa sentenza.
art. 19 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 66 c.p.a., la base normativa per disporre la verificazione tecnica.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo per l’accertamento di fatti tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale possibile conseguenza processuale del mancato versamento dell’acconto necessario allo svolgimento della verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando gli appelli sono rivolti contro la medesima sentenza, il giudice amministrativo può riunirli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., anche se proposti da parti diverse e aventi oggetto parzialmente distinto.
- Se la decisione dell’appello dipende dall’accertamento di fatti aventi carattere eminentemente tecnico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un ufficio pubblico dotato delle necessarie competenze.
- Nell’ambito della verificazione, il giudice può autorizzare il verificatore a esaminare gli atti processuali, acquisire documentazione indispensabile, effettuare sopralluoghi e interloquire con le parti e i loro consulenti tecnici, nel rispetto del contraddittorio.
- Il giudice può porre provvisoriamente a carico della parte che ha proposto l’impugnazione il versamento dell’acconto sul compenso del verificatore, riservando alla sentenza definitiva la regolazione finale dell’onere di tale spesa.
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