Cassazione Civile, Ordinanza n. 01104/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa ad alcuni immobili già appartenuti a un dante causa comune. Nel giudizio di merito, uno dei convenuti aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione e della conseguente proprietà esclusiva di uno dei beni, sostenendo che il bene fosse stato usucapito dalla madre e poi donato a lui. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di divisione e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 784, 292, 102 e 303 c.p.c., sostenendo: a) che la riconvenzionale di usucapione avrebbe dovuto essere notificata ai contumaci, essendo proposta contro più comproprietari e quindi in presenza di litisconsorzio necessario; b) che, dopo la dichiarazione del decesso di una parte costituita, il processo si sarebbe dovuto ritenere interrotto e poi estinto per mancata riassunzione nei confronti di tutti gli eredi e degli altri soggetti interessati; c) che la Corte d’appello non aveva sanato il vizio di contraddittorio. Con il secondo motivo denunciava errata valutazione dell’onere della prova e delle prove sull’usucapione. Con il terzo motivo lamentava la violazione delle norme sulla domanda di divisione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto assorbita l’intera domanda divisoria per effetto dell’accoglimento dell’usucapione relativa a un solo bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la domanda riconvenzionale di usucapione e proprietà esclusiva, proposta su un bene in comproprietà, doveva essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto litisconsorti necessari. Poiché alcuni convenuti erano rimasti contumaci e la riconvenzionale non era stata notificata loro ex art. 292 c.p.c., la sentenza di merito era viziata per difetto di contraddittorio. La Corte ha escluso invece che il processo si fosse interrotto automaticamente e si fosse estinto per mancata riassunzione, poiché alla dichiarazione del decesso di una parte erano seguite le costituzioni di alcuni eredi, sufficienti ad evitare l’interruzione. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 784 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al giudizio divisorio e al contraddittorio.
art. 292 c.p.c.
La notifica personale delle domande nuove al contumace è principio posto a tutela del contumace, ma non opera quando la domanda è proposta contro litisconsorti necessari, perché in tal caso il contraddittorio deve essere integro nei confronti di tutti.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per sostenere la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari alla domanda riconvenzionale di usucapione.
art. 303 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prosecuzione del processo dopo il decesso della parte.
art. 305 c.p.c.
Esclusa la sua applicazione estintiva: la costituzione di alcuni eredi ha impedito l’interruzione e quindi non può farsi decorrere il termine per l’estinzione nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove e dell’onere probatorio sull’usucapione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la ritenuta assorbimento della domanda di divisione.
art. 1111 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di divisione dei beni ereditari.
art. 1158 c.c.
Richiamato in relazione all’usucapione della proprietà esclusiva del bene in comunione.
art. 354 c.p.c.
La violazione del litisconsorzio necessario avrebbe imposto al giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Fondamento del rinvio al giudice di primo grado quando il processo è viziato per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per lamentare l’erronea attribuzione o valutazione dell’onere della prova sull’usucapione.
Massime di principio
- La domanda riconvenzionale di usucapione o di accertamento della proprietà esclusiva su un bene in comproprietà deve essere proposta e trattata nel contraddittorio di tutti i comproprietari, poiché incide su una situazione giuridica comune incompatibile con la preesistente comunione.
- Quando il giudice omette di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il vizio travolge l’intero processo e può essere rilevato anche in cassazione se emerge dagli atti già acquisiti e non si è formato giudicato sulla questione.
- La notifica della domanda nuova al contumace ex art. 292 c.p.c. opera come tutela del contumace, ma non sana il difetto di contraddittorio quando la domanda richiede necessariamente la partecipazione di tutti i litisconsorti.
- Il decesso di una parte già costituita non determina interruzione automatica del processo se, contestualmente, alcuni eredi si costituiscono volontariamente: in tal caso l’evento è portato a conoscenza del giudice e il processo prosegue, restando semmai da integrare il contraddittorio verso gli eredi mancanti.
- In presenza di violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare le pronunce e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
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