Cassazione Civile, Ordinanza n. 30885/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Le società ricorrenti contestavano una sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il loro appello contro la decisione di primo grado in una controversia ICI relativa all'anno 2006. La lite riguardava la determinazione della base imponibile di aree edificabili di cui le società non erano proprietarie, ma superficiarie. In primo grado era stata riconosciuta una riduzione della base imponibile, ma le contribuente sostenevano che dovesse essere considerato anche un ulteriore abbattimento per asseriti oneri di adattamento dei terreni necessari alla costruzione. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello, che invece denunciava chiaramente l'omesso esame della questione relativa all'incidenza degli oneri di costruzione connessi alla particolare morfologia e ubicazione dell'area; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il Comune non aveva contestato il computo metrico estimativo prodotto in primo grado né l'effettiva esecuzione dei lavori, già accertata tra le parti da un lodo arbitrale definitivo, sicché tali fatti avrebbero dovuto ritenersi provati e non contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato, in via preliminare, che l'erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina di per sé l'inammissibilità quando la censura sia comunque agevolmente qualificabile dal contenuto dell'illustrazione. Tuttavia ha ritenuto che la prima doglianza fosse comunque inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato che gli oneri di adattamento fossero giuridicamente irrilevanti, ma aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, poiché non censurava il reale fondamento motivazionale della sentenza di primo grado. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la seconda doglianza ex art. 115 c.p.c., perché diretta non contro la ragione decisoria della CTR, ma contro un'affermazione meramente confermativa della decisione di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma è richiamata dalle ricorrenti come parametro sulla base imponibile ICI delle aree edificabili e sulla rilevanza degli oneri di adattamento, ma la Corte chiarisce che, dal contenuto del motivo, la vera censura riguardava invece la disciplina processuale dell'appello tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati ..."
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; se la censura non si correla al reale contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sul mancato rilievo della non contestazione è stata respinta perché non investiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma una mera affermazione confermativa della decisione di primo grado.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per affermare un'interpretazione non formalistica delle norme processuali orientata all'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per sostenere che la qualificazione del motivo va ricavata dal suo contenuto sostanziale e non dalla sola rubrica.
art. 6 CEDU
Usato come ulteriore parametro a favore di una lettura non formalistica delle regole processuali, funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per ribadire che la rubrica del motivo non è vincolante e che ciò che qualifica la censura è l'esposizione delle ragioni di diritto e di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Utilizzato come parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'erronea indicazione della norma di legge nella rubrica del motivo di ricorso non comporta automaticamente l'inammissibilità della censura, se dal suo contenuto è possibile ricostruire con chiarezza il vizio denunciato.
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile quando i motivi non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza di primo grado e si limitano a riproporre contestazioni generiche o non specificamente correlate alla motivazione impugnata.
- Una doglianza in cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve investire la specifica motivazione posta a base della decisione.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ammissibile se la censura non attacca una autonoma ragione decisoria della sentenza di appello, ma solo un passaggio confermativo o accessorio rispetto alla decisione di primo grado.
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