Cassazione Civile, Ordinanza n. 25334/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ricercatore universitario confermato, impiegato anche in attività assistenziale presso un’azienda ospedaliero-universitaria, aveva chiesto la rideterminazione dell’indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 per il periodo 10 giugno 2001-31 dicembre 2013. La domanda era fondata sull’assunto che l’equiparazione, ai fini del calcolo dell’indennità, dovesse avvenire con il trattamento economico complessivo del dirigente medico preposto a struttura semplice, comprensivo di tutte le voci fondamentali e accessorie previste dalla contrattazione collettiva. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che l’incarico svolto dal ricorrente fosse effettivamente assimilabile alla direzione di una struttura semplice. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello la controparte avesse introdotto domande/argomentazioni nuove sull’equiparazione e sui presupposti dell’indennità; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del gravame; 3) violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, affermando che l’indennità avrebbe natura perequativa e che sarebbe stata sufficiente la documentazione prodotta, senza necessità di una concreta indagine sulle mansioni effettive, essendo l’incarico conferito equiparabile a quello di dirigente di struttura semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel rito del lavoro, non è preclusa in appello la mera difesa con cui una parte contesti i fatti posti a fondamento della pretesa avversaria; nel caso concreto, la verifica della riconducibilità dell’incarico a una struttura semplice apparteneva al thema decidendum e la resistente poteva quindi sviluppare in appello ulteriori argomentazioni difensive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità perequativa per il personale universitario impegnato in attività assistenziale: il parametro di calcolo va individuato nel trattamento economico del dirigente medico corrispondente, ma la parte che chiede la perequazione deve dimostrare che l’incarico svolto sia effettivamente equiparabile, per natura e contenuto, a quello cui pretende di essere assimilata; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando il rigetto della domanda e condannando il ricorrente alle spese verso l’azienda ospedaliera, con compensazione delle spese nei confronti dell’università. Ha dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
L’indennità di perequazione va determinata in relazione al trattamento del dirigente medico corrispondente, ma occorre verificare la concreta equiparabilità dell’incarico svolto alla posizione di riferimento.
art. 345 c.p.c.
Nel rito del lavoro, la preclusione in appello riguarda solo le questioni nuove che introducono un nuovo tema d’indagine e alterano i termini sostanziali della controversia; non le mere difese.
art. 437 c.p.c.
È la norma effettivamente rilevante nel rito del lavoro per le preclusioni in appello, richiamata dalla Corte nel correggere l’impostazione del motivo.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o questioni di merito, non di eccezioni pregiudiziali di rito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione può censurare la violazione di legge, ma non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La violazione processuale può essere dedotta come motivo di ricorso, ma il relativo vizio deve essere concretamente configurabile secondo la sua specifica fisionomia.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma sul rito camerale non partecipato seguita nel procedimento di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per relationem la motivazione delle precedenti pronunce sulla medesima questione.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte, pur confermando il rigetto, può correggere la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha modificato la disciplina del contributo unificato prevedendo il meccanismo del raddoppio nei casi previsti.
d.lgs. n. 502/1992
Il riordino della dirigenza sanitaria incide sulla struttura degli incarichi e sul parametro di riferimento per la perequazione.
d.lgs. n. 229/1999
Ha introdotto il ruolo unico della dirigenza medica e la distinzione degli incarichi in relazione alla natura semplice o complessa della struttura.
d.lgs. n. 517/1999
Ridisċiplina la materia dell’equiparazione, assicurando transitoriamente il trattamento economico in godimento fino all’attuazione del nuovo regime.
d.P.R. n. 382/1980, art. 102
Per i ricercatori universitari impegnati nell’assistenza prevede l’equiparazione al medico del primo livello della dirigenza medica.
CCNL 5 dicembre 1996
È richiamato come disciplina transitoria del passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza medica di primo e secondo livello.
CCNL 8 giugno 2000, art. 27
Definisce le tipologie di incarico del dirigente medico e collega il trattamento economico alla natura dell’incarico e delle responsabilità.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda non introduce una domanda nuova ma integra una mera difesa; essa può essere svolta anche in appello, purché non allarghi il thema decidendum con un nuovo tema d’indagine.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ometta di decidere su domande o questioni di merito, non quando trascuri eccezioni pregiudiziali di rito.
- In tema di indennità perequativa del personale universitario impegnato in attività assistenziale, il calcolo va rapportato al trattamento del dirigente medico corrispondente, ma la parte che ne chiede la rideterminazione deve provare la concreta equiparabilità dell’incarico svolto alla posizione di riferimento.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito sia conforme a diritto ma presenti una motivazione non corretta, la Cassazione può limitarsi a correggerne la motivazione senza cassare la decisione.
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