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Sentenza

Sentenza n. 6258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del 22 dicembre 2006 di perdita del grado per rimozione e gli atti del procedimento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e, indirettamente, la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione irrogata nel 2006, sostenendo: omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e penali, in relazione alla dedotta nullità del procedimento disciplinare conseguente all’asserita omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nel procedimento penale; omessa e non corretta valutazione delle prove difensive, delle dichiarazioni testimoniali e delle perizie grafologiche; mancato autonomo accertamento dei fatti da parte dell’Amministrazione, asserita irregolarità delle indagini disciplinari e disparità di trattamento rispetto a una diversa vicenda riguardante un ufficiale; violazione delle norme sull’autotutela e sulla riapertura del procedimento disciplinare, in relazione all’istanza presentata nel 2023 e alla risposta dell’Amministrazione del 19 marzo 2024; nullità, inesistenza o inefficacia del provvedimento per omessa riapertura del procedimento, omessa annotazione della sentenza penale e della sanzione nei fogli matricolari e mancata assegnazione all’Esercito; diritto alla ricostruzione della carriera e agli emolumenti; risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle censure nuove per violazione del divieto di nova in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha considerato tamquam non esset l’istanza di riapertura della discussione depositata dopo il passaggio della causa in decisione. Ha accolto l’eccezione del Ministero relativa al divieto di nova in appello. Sono stati dichiarati inammissibili il quarto motivo, relativo agli atti adottati in risposta all’istanza di autotutela del 2023, e le parti del quinto motivo riferite a questioni nuove; inoltre sono stati dichiarati inammissibili il primo motivo, perché introduceva per la prima volta la questione dell’omessa notifica del decreto di citazione e le relative conseguenze; il terzo motivo, perché introduceva ex novo le censure sull’irregolarità delle indagini e sulla disparità di trattamento; le ulteriori parti del quinto motivo, nonché il sesto e il settimo motivo, perché fondati su circostanze e documenti che l’appellante avrebbe potuto conoscere e dedurre già in primo grado. Il secondo motivo è stato respinto: la prescrizione del reato non impedisce all’Amministrazione di utilizzare in sede disciplinare gli indizi raccolti nel procedimento penale, poiché la formula estintiva presuppone che non fosse evidente l’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.; nel caso concreto il provvedimento disciplinare aveva autonomamente illustrato e valutato gli elementi a carico. L’ottavo motivo è stato respinto, non potendo derivare alcun diritto alla ricostruzione della carriera dall’illegittimità non dimostrata della sanzione; la nota del 19 marzo 2024 non costituiva accoglimento implicito dell’istanza di autotutela, limitandosi a dichiarare definito il procedimento disciplinare. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l’ingiustizia del danno. L’appello è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto; la sanzione disciplinare e la sentenza di primo grado sono rimaste ferme. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 104, commi 2 e 3, c.p.a.

    Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati

    Il divieto di nova in appello consente motivi aggiunti soltanto per ulteriori censure relative agli stessi atti già impugnati, quando i vizi emergano da documenti preesistenti non prodotti in primo grado e conosciuti successivamente per causa non imputabile alla parte; gli atti sopravvenuti o conosciuti nelle more devono essere impugnati con separato ricorso di primo grado.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La formula di proscioglimento per prescrizione, quando non ricorrono i presupposti per dichiarare immediatamente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, non impedisce all’Amministrazione di valorizzare in sede disciplinare gli elementi indiziari raccolti nel procedimento penale.

  • art. 60 l. 599/1954

    La disposizione è richiamata quale base della sanzionabilità disciplinare della condotta del militare, anche in relazione al periodo successivo al congedo a domanda, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado e non validamente superato in appello.

  • art. 858 c.o.m.

    È indicato quale disposizione corrispondente all’art. 60 l. 599/1954 nell’attuale codice dell’ordinamento militare e quale disciplina rilevante per la sanzione contestata.

  • art. 1392 c.o.m.

    È stato invocato dall’appellante in relazione ai termini del procedimento disciplinare e alla sua estinzione, ma le relative censure sono state ritenute nuove e quindi inammissibili.

  • art. 1393 c.o.m.

    Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura

    La disposizione è stata invocata per sostenere l’obbligo di riaprire il procedimento disciplinare nel 2023; la censura non è stata esaminata nel merito perché introdotta per la prima volta in appello.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’ingiustizia del danno, non risultando illegittima la sanzione disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte appellante.

Massime di principio

  • In appello amministrativo il divieto di nova consente la proposizione di motivi aggiunti soltanto per ulteriori censure relative agli stessi atti già impugnati in primo grado, quando tali censure emergano da documenti preesistenti non prodotti e conosciuti successivamente per causa non imputabile alla parte.
  • Gli atti amministrativi sopravvenuti o adottati in risposta a un’istanza presentata durante il giudizio non possono essere contestati per la prima volta in appello; devono formare oggetto di un autonomo ricorso di primo grado.
  • La deroga al divieto di nova fondata sulla successiva conoscenza di documenti deve essere interpretata restrittivamente e non opera quando la parte avrebbe potuto procurarsi o conoscere tempestivamente i documenti mediante ordinaria diligenza.
  • La sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione non preclude, in sede disciplinare, l’utilizzazione degli elementi indiziari raccolti nel procedimento penale, quando non ricorrono i presupposti per una pronuncia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
  • La domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione richiede l’illegittimità dell’azione amministrativa e l’ingiustizia del danno; tali presupposti mancano quando il provvedimento sanzionatorio risulta legittimo o le relative censure non sono state validamente dedotte.
  • Il deposito di un’istanza difensiva dopo il passaggio della causa in decisione è precluso e l’atto non può essere valutato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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