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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’ASL Bari che subordinava il riconoscimento degli incrementi tariffari regionali per il 2022 alla realizzazione di economie derivanti dal recupero della mobilità sanitaria passiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, gestori di strutture riabilitative private accreditate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978, hanno impugnato la nota dell’ASL Bari con cui, pur ammettendo la fatturazione secondo le tariffe incrementate dalla DGR regionale n. 2185/2021, si subordinava il riconoscimento degli incrementi alla disponibilità di economie di spesa derivanti dal recupero della mobilità passiva e non si disponeva il corrispondente aumento del budget. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della DGR n. 2185/2021, incompetenza ed eccesso di potere; manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di proporzionalità, sinallagmaticità e corrispettività, nonché disparità di trattamento; mancata previsione di misure economiche sostitutive idonee a compensare i maggiori costi e a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario dei rapporti di accreditamento; violazione dei principi di buona fede, correttezza, legittimo affidamento e leale collaborazione, con riserva di domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, le ricorrenti hanno sottoscritto con l’ASL Bari, il 22 febbraio 2023, gli accordi contrattuali per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978. L’art. 9 degli accordi conteneva una clausola di salvaguardia con cui le strutture accettavano integralmente e incondizionatamente i provvedimenti relativi a tetti di spesa, tariffe e atti collegati o presupposti, rinunciando alle impugnazioni già proposte e ai contenziosi instaurabili contro tali atti. Il Collegio ha ritenuto che tale sottoscrizione facesse venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando l’orientamento secondo cui la clausola determina l’inammissibilità dell’impugnativa complessivamente considerata. Ha inoltre richiamato la legittimità di tali clausole, non considerate lesive della libertà d’impresa o del diritto di agire in giudizio, poiché riconducibili allo schema dell’acquiescenza e giustificate dal bilanciamento tra esigenze dell’operatore, corretto impiego delle risorse pubbliche e tutela della salute. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 833/1978

    Disciplina gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative a carico del Servizio sanitario regionale; nel caso concreto, la successiva stipula dell’accordo contrattuale ha prodotto effetti sulla permanenza dell’interesse al ricorso.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di acquisire documenti depositati tardivamente, ritenuti rilevanti per la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione applicabile alla trattazione della controversia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell’atto impugnato; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per la definizione in rito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Invocati dalle ricorrenti in relazione ai principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e proporzionalità; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dalle ricorrenti in relazione ai principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione; il motivo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di un accordo contrattuale contenente una clausola di salvaguardia con accettazione integrale e incondizionata dei provvedimenti su tetti di spesa, tariffe e atti collegati o presupposti, nonché rinuncia alle impugnazioni già proposte e ai contenziosi instaurabili, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione delle impugnazioni relative a tali provvedimenti.
  • Le clausole di salvaguardia inserite negli accordi contrattuali con strutture sanitarie private accreditate sono legittime quando operano come manifestazione di acquiescenza collegata alla scelta dell’operatore di accedere e permanere nel sistema pubblico, senza indebita compressione della libertà d’impresa o del diritto di agire in giudizio, in ragione del bilanciamento con il corretto impiego delle risorse pubbliche e la tutela della salute degli assistiti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamento

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