Cassazione Penale, Sentenza n. 9246/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) a suo carico per i reati indicati negli artt. 10 e 10‑quater del d.lgs. 74/2000. Denunciava violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d) c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non aveva valutato "prove nuove" consistenti nella documentazione contabile elettronica obbligatoria (fatture elettroniche, ricevute, scontrini, dichiarazioni, bilanci, modelli fiscali, contratti, ecc.) presente presso le istituzioni e non acquisita nel giudizio di merito, che a suo avviso avrebbero potuto integrare cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato, la revisione della sentenza di patteggiamento per sopravvenienza o scoperta di nuove prove va valutata secondo il parametro proprio del rito concordato (art. 129 c.p.p.), ossia richiede elementi che dimostrino la presenza di cause di non punibilità tali da determinare il proscioglimento. Nel caso di specie la denuncia della prova digitale è risultata generica e priva di puntuale indicazione e dimostrazione dell'effettiva esistenza e della non acquisizione di tali documenti nel giudizio di merito; pertanto tali elementi non potevano essere fatti valere nel procedimento di revisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la revisione della sentenza di patteggiamento è possibile solo nel quadro e nei limiti propri di tale rito
art. 10 d.lgs. 74/2000
Una delle fattispecie di reato contestate all'imputato nell'ambito del procedimento tributario; citato come oggetto della sentenza impugnata
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Ulteriore norma del d.lgs. 74/2000 relativa ai reati tributari contestati all'imputato
art. 630, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni nel motivare l'impugnazione per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali): la Corte ha esaminato nel merito la fondatezza delle deduzioni e ha ritenuto il motivo generico e infondato
art. 129 cod. proc. pen.
Parametro di giudizio adottato per valutare le nuove prove in sede di revisione della sentenza di patteggiamento: le prove nuove devono dimostrare l'esistenza di cause di non punibilità idonee al proscioglimento, e devono risultare in modo palese dalle risultanze disponibili senza necessitare di indagini supplementari
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 27 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata in riferimento a questioni di legittimità costituzionale della disciplina della revisione del patteggiamento; la Corte ha osservato che tali questioni erano state ritenute manifestamente infondate
art. 111 Cost.
Come sopra, richiamato nella discussione giurisprudenziale sulla compatibilità della disciplina della revisione con i principi costituzionali del giusto processo; la Corte ne ha richiamato il trattamento giurisprudenziale
Massime di principio
- La revisione della sentenza di patteggiamento per nuove prove va valutata secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p.: le nuove prove devono dimostrare cause di non punibilità che conducano al proscioglimento, e ciò in modo evidente dalle risultanze disponibili senza necessità di indagini ulteriori
- Non sono sufficienti deduzioni generiche sull'esistenza di documenti o prove non acquisite: il richiedente deve individuare e specificare i documenti/prove, dimostrare la loro esistenza e spiegare concretamente in che modo inciderebbero sulle cause di non punibilità
- Documentazione digitale detenuta da istituzioni (es. fatturazione elettronica) può costituire prova nuova solo se si dimostra che non era acquisita né valutata nel giudizio di merito e se la sua esistenza e contenuto sono chiaramente attestabili dagli atti o da elementi concreti
- Il giudice del patteggiamento ha l'obbligo preliminare di verificare, sugli atti, l'eventuale esistenza di cause di non punibilità; tale verifica è una ricognizione 'allo stato degli atti' e può condurre al proscioglimento solo se la causa è palese senza bisogno di approfondimenti istruttori
- Le impugnative manifestamente generiche o infondate in materia di revisione possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la concretezza delle prove prima di proporre ricorso
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