Sentenza n. 1197/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanzadella sentenza 30/2023 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 marzo 2023 (R.G. 479/2022 (confermata da Sentenza n. 285/2024 della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro pubblicata il 20 settembre 2024 (R.G. 112/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché non era stato notificato all’Amministrazione resistente. La stessa ricorrente ha confermato l’omissione della notificazione, riconoscendone la natura ostativa alla decisione di merito; il malfunzionamento informatico dedotto non ha condotto a una diversa statuizione. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni non si sono costituite.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 30/2023, confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 285/2024, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 30/2023, pubblicata il 16 marzo 2023 e confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 285/2024, pubblicata il 20 settembre 2024. La pronuncia aveva dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR ha rilevato d’ufficio la mancanza della prova della notificazione del ricorso per ottemperanza alle amministrazioni resistenti. La ricorrente ha poi dichiarato che, a causa di un malfunzionamento informatico verificatosi durante la predisposizione e l’invio del ricorso, la notificazione preventiva non era mai stata eseguita nei confronti del Ministero e dell’Ufficio scolastico regionale, rimettendo al Collegio ogni determinazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con ricorso ex 114 cpa, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe, che ha dichiarato il suo diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
La disposizione individua il rimedio dell’ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione alle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando non è notificato all’amministrazione resistente; l’omissione è ostativa alla decisione sul merito.
Come è indicizzato
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