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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35367/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti per l'anno 2010 in relazione alla mancata iscrizione alla Gestione separata di un lavoratore autonomo/professionista. La Corte d'appello aveva ritenuto estinto il credito per prescrizione, ritenendo decorso il termine tra la scadenza del debito contributivo (indicata al 16.6.2011, con proroga al 6.7.2011) e la richiesta di pagamento del 2.8.2016, e aveva escluso che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi valesse come atto di doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 111/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR avrebbe integrato un occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, richiamando precedenti di legittimità favorevoli alla propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito, in via preliminare, che i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, se svolgono attività libero-professionale non abituale e, ratione temporis, non sono obbligati all'iscrizione alla Cassa Forense, devono iscriversi alla Gestione separata INPS, in base al principio di universalizzazione della copertura assicurativa; tuttavia, quanto al motivo dedotto, ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale. In particolare, ha osservato che l'operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore tale da rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito. La valutazione della Corte d'appello, secondo cui nel caso concreto non vi era stato un comportamento intenzionale di occultamento del credito, poiché il professionista aveva agito nella convinzione di non essere tenuto all'iscrizione e aveva comunque indicato il reddito da lavoro autonomo, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre escluso un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dall'INPS in relazione al momento di decorrenza della prescrizione, ma il ricorso è stato respinto perché la censura non incideva sull'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione opera solo se il debitore pone in essere una condotta che renda il creditore realmente impossibilitato ad agire; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335 del 1995

    Serve a fondare, per i professionisti privi di altra copertura utile, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in coerenza con il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 111 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011

    Richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva e dell'obbligo dichiarativo connesso ai redditi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Legittima la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede una condotta del debitore idonea a impedire in concreto l'esercizio dell'azione del creditore; non è sufficiente una semplice difficoltà di individuazione del credito.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo può al più costituire un indizio, ma non determina automaticamente l'occultamento doloso del debito né la sospensione della prescrizione, se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di intenti decettivi.
  • Quando la censura in cassazione investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito, essa non è riesaminabile come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei confini dell'art. 360 c.p.c.
  • In materia di contributi previdenziali dei professionisti, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera nei casi in cui non vi sia una diversa posizione previdenziale che assicuri una prestazione correlata al versamento effettuato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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