Sentenza n. 150/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 335/2024, pubblicata il 10/07/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 603/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all'accredito delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 335/2024, passata in giudicato il 10 gennaio 2025 e notificata al Ministero l'11 luglio 2024. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di mettere a sua disposizione la carta elettronica del docente e gli importi dovuti per le annualità in cui il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato prima della notificazione e del deposito del ricorso ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta elettronica del docente e i relativi importi per gli anni scolastici interessati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando; la sentenza di ottemperanza ordina l'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022
Il TAR ha escluso, nel caso concreto, la maggiorazione del compenso, non ravvisandone i presupposti.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di una mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli adempimenti necessari entro un termine determinato, specificando il contenuto dell'obbligo conformativo e delle prestazioni dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo.
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