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Sentenza

Sentenza n. 5511/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del decreto n°32750 del 23.07.2024 del Ministero Istruzione e del Merito, nella parte in cui dispone che “per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig. Rosario Cultrera nato l’11 gennaio 1995 a Ragusa – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 15 giugno, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 5300 del 12 marzo 2021, come citata in premessa, è rigettata”, -di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Giustizia amministrativa202409972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia del ricorrente all'istanza di riconoscimento ha fatto venir meno un interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego. Il ricorrente non ha contestato l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento, in Italia, di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola per l'insegnamento di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva negato il riconoscimento, quale titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato, di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato l'atto con cui il ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento originariamente presentata, finalizzata anche alla partecipazione ai percorsi formativi INDIRE.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse

    La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del diniego determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso e comporta l'improcedibilità del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia del ricorrente all'istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione eccepisce il sopravvenuto difetto di interesse e il ricorrente non articola difese contrarie, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso sulla base della sopravvenuta inutilità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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