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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini i punti accolti alla luce dei principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell’istituto che aveva negoziato gli assegni, di svariati assegni di traenza non trasferibili emessi su incarico dell’INPS e intestati a beneficiari individuati, ma incassati da soggetti diversi dai legittimi prenditori. La società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per la somma complessivamente oggetto degli assegni illegittimamente pagati; il tribunale ha accolto solo in parte la domanda. In appello la condanna è stata confermata, ritenendo che la convenuta non avesse provato di avere osservato la diligenza professionale richiesta nell’identificazione del portatore del titolo e negando il concorso di colpa della danneggiata per avere spedito gli assegni con posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società condannata ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 l. assegni, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e della normativa sull’identificazione personale, sostenendo di avere assolto l’onere di provare la propria diligenza nella verifica dei documenti esibiti dal presentatore; 2) violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. e della disciplina postale, per non avere la Corte d’appello riconosciuto il concorso di colpa del mittente che aveva spedito i titoli con posta ordinaria; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto provato un danno risarcibile senza adeguata prova del danno effettivo; 4) violazione dell’art. 1224 c.c. in tema di rivalutazione monetaria. La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondati sia il rilievo sulla sufficienza, ai fini della diligenza professionale, dell’identificazione del prenditore mediante valido documento d’identità privo di indici di falsità, sia quello sul concorso di colpa del mittente per la spedizione ordinaria di assegni non trasferibili; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La norma si applica anche all’assegno di traenza con clausola di intrasferibilità e la banca negoziatrice rientra tra i soggetti che "pagano" ai fini della responsabilità; tale responsabilità è contrattuale e la banca può liberarsi provando di avere agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta all’operatore professionale bancario è quella qualificata del buon professionista; nel caso della banca negoziatrice, l’identificazione del portatore mediante documento valido è, di regola, sufficiente se non emergono segni di falsità.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale parametro della responsabilità contrattuale della banca, con possibilità per il debitore di liberarsi provando che l’inadempimento non gli è imputabile.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel quadro dei titoli di credito e della legittimazione all’incasso, a sostegno delle censure della ricorrente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione di un assegno non trasferibile con posta ordinaria, esponendo il titolo a rischio non conforme alla comune prudenza, può integrare concorso colposo del mittente nella causazione del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma i relativi profili sono stati assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione alla rivalutazione monetaria e agli accessori, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle argomentazioni delle precedenti pronunce di legittimità già condivise dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state formulate per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha accolto quelle rilevanti e assorbito le altre.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del concorso di colpa della danneggiata per l’uso della posta ordinaria.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato dalla ricorrente quale carta della qualità del servizio postale, nel tema della spedizione dei titoli.

  • artt. 3, 4 e seguenti r.d. n. 773/1931

    Richiamati per sostenere che la carta d’identità è il fondamentale strumento di identificazione personale.

  • art. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato per confermare il ruolo della carta d’identità come documento di identificazione valido.

  • art. 292 r.d. n. 635/1940

    Richiamato a sostegno della sufficienza del documento d’identità per l’identificazione personale.

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2007

    La disciplina antiriciclaggio è stata utilizzata per affermare che, nei rapporti intermediari-clientela, l’identificazione della persona fisica può essere svolta con il semplice controllo di un documento d’identità non scaduto, salvo casi particolari previsti per persone giuridiche o soggetti analoghi.

Massime di principio

  • In tema di pagamento di assegni non trasferibili, la banca negoziatrice può rispondere contrattualmente verso i soggetti interessati se paga a persona diversa dal legittimo beneficiario; tuttavia può liberarsi dimostrando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
  • Ai fini della diligenza nell’identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, l’esibizione di un valido documento d’identità è, di regola, sufficiente, salvo che il documento presenti segni o indizi di falsità; non possono pretendersi verifiche ulteriori non imposte dalla legge o dagli standards valutativi dell’ordinamento.
  • La valutazione del parametro di diligenza professionale costituisce giudizio di diritto censurabile in cassazione quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standards sociali e normativi di riferimento.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., per l’esposizione volontaria del titolo a un rischio superiore a quello normalmente consentito dalle regole di comune prudenza.
  • Nel giudizio sul risarcimento da pagamento indebito di assegni non trasferibili, il riparto dell’onere della prova e la verifica della prova liberatoria della banca devono essere letti alla luce della natura contrattuale della responsabilità e della diligenza professionale del banchiere negoziatore.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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