Cassazione Penale, Ordinanza n. 26832/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che nell'intestazione dell'ordinanza della Corte di cassazione dell'11.04.2017 n. 37275/2017 la data di nascita dell'imputato fosse corretta in 18.07.1970, anziché 18.07.1990. È stato disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Non emerge alcuna decisione sul merito del procedimento penale.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito di una condanna o assoluzione, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto la rettifica della data di nascita dell'imputato, erroneamente indicata come 18 luglio 1990 invece che 18 luglio 1970. Il Procuratore generale ha aderito con richiesta scritta di correzione materiale. La Corte ha rilevato l'errore e ha disposto la correzione dell'intestazione dell'ordinanza del 11 aprile 2017 n. 37275/2017, limitatamente alla data di nascita dell'imputato.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 611 c.p.p.
richiamato come base procedurale per la trattazione scritta del procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'intestazione di un provvedimento può essere corretto quando sia oggettivamente rilevabile dagli atti e consista in una mera inesattezza formale, senza incidenza sul merito della decisione.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche dati anagrafici dell'imputato riportati in modo erroneo, come la data di nascita, quando il dato corretto sia immediatamente desumibile dal fascicolo o dagli atti richiamati.
- Il procedimento di correzione può svolgersi con contraddittorio scritto, senza comparizione delle parti, nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
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