Cassazione Civile, Ordinanza n. 31747/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato nei confronti di un automobilista per violazione dell'art. 148, comma 12, del codice della strada, per avere effettuato un sorpasso in corrispondenza di un'intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, con conseguente ritiro della patente e decurtazione di venti punti ex art. 126-bis c.d.s. L'interessato proponeva opposizione, respinta dal Giudice di pace; in appello il Tribunale di Bolzano confermava la sanzione, valorizzando anche l'esito negativo della querela di falso incidentale proposta contro il verbale. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto integrata la violazione anche senza il compimento del sorpasso, cioè per la sola iniziativa della manovra; inoltre censurava l'apparenza della motivazione per aver qualificato la fattispecie come illecito di pericolo astratto senza spiegare perché dovesse punirsi anche il mero tentativo di sorpasso. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che era stato accertato solo uno spostamento iniziale sulla sinistra, seguito dal rientro nella propria corsia senza superamento del veicolo precedente, sicché non risultava consumata la condotta tipica descritta dall'art. 148 c.d.s.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Bolzano e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato il principio di diritto secondo cui non si configura la violazione dell'art. 148, comma 12, c.d.s. quando il conducente si sposti inizialmente sull'opposta corsia di marcia ma non completi la manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un'intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, rientrando poi nella propria corsia. La Corte ha escluso che il mero tentativo di sorpasso sia sanzionabile come illecito di pericolo astratto, perché la fattispecie richiede la consumazione effettiva e completa della manovra vietata.
Norme richiamate
sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico
La violazione si configura solo quando la manovra di sorpasso vietata sia effettivamente e completamente realizzata; il mero inizio della manovra non basta.
la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo in movimento o fermo
Il sorpasso è definito come un superamento effettivo dell'altro veicolo, non come una semplice preparazione o iniziativa della manovra.
È richiamato come conseguenza sanzionatoria accessoria della contestata violazione del codice della strada.
È evocato solo per distinguere la circolazione contromano dal sorpasso vietato, sottolineando che si tratta di condotte diverse e suscettibili di autonoma sanzione.
Massime di principio
- Nelle violazioni amministrative del codice della strada, quando la norma tipizza il sorpasso come superamento effettivo di un altro veicolo, la fattispecie non è integrata dal solo avvio della manovra se il veicolo rientra nella propria corsia senza aver superato l'altro mezzo.
- Non è sufficiente ricondurre la condotta a un generico illecito di pericolo astratto per estendere la sanzione al tentativo, se il precetto normativo descrive una condotta consumata e non una mera iniziativa pericolosa.
- La distinzione tra sorpasso vietato e circolazione contromano va mantenuta ferma: l'invasione dell'opposta corsia può integrare una diversa violazione, ma non consente automaticamente di ritenere consumato il sorpasso vietato.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile quando affermi conclusioni sanzionatorie senza spiegare in modo coerente il passaggio dalla condotta accertata alla fattispecie tipica contestata.
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