Ordinanza n. 200/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento nr. P-TO/L/Q/2025/101262 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Prefettura di Torino, in data 13/01/2026, notificato in pari data, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità della revoca in relazione all’impossibilità di rispettare il termine assegnato per produrre un’ampia serie di documenti: la richiesta dell’amministrazione è stata evasa soltanto il 14 marzo 2026, dopo la notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il 13 gennaio 2026. Il Collegio ha inoltre considerato la necessità di valutare le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione, alla luce della peculiare materia dell’immigrazione e della possibile incidenza della decisione su diritti fondamentali della persona.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso presentasse elementi di fondatezza. Ha valorizzato l’impossibilità per il ricorrente di rispettare il termine per la produzione documentale, poiché la richiesta era stata evasa solo il 14 marzo 2026, dopo la notifica della revoca. Ha inoltre affermato che, nel giudizio amministrativo e specialmente nella materia dell’immigrazione, devono essere considerate anche le sopravvenienze favorevoli, proprie o improprie, intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione, in quanto il processo tende a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale e non soltanto la legittimità originaria dell’atto. Ha quindi sospeso gli effetti della revoca e ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce della documentazione trasmessa con PEC del 14 marzo 2026. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 novembre 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria delibazione, il TAR ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti dell’atto impugnato, imponendo il riesame amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la documentazione richiesta dall’amministrazione sia stata trasmessa dal destinatario dopo l’adozione e la notificazione del provvedimento sfavorevole, il giudice può ravvisare il fumus della pretesa qualora il privato dimostri di non aver potuto rispettare tempestivamente il termine per cause connesse ai tempi della richiesta o della sua evasione.
- Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, ai fini della decisione cautelare possono essere valutate anche le sopravvenienze favorevoli, proprie o improprie, intervenute tra l’adozione dell’atto impugnato e la decisione giudiziale, soprattutto quando la loro omissione possa incidere irreparabilmente su diritti fondamentali della persona.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca può essere disposta non solo per paralizzarne temporaneamente gli effetti, ma anche per consentire all’amministrazione il riesame della fattispecie alla luce di documentazione sopravvenuta rilevante.
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