Cassazione Penale, Ordinanza n. 21317/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza offrire una critica argomentata della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i delitti di associazione per delinquere e di contraffazione di monete. In cassazione ha dedotto, con il primo e il secondo motivo trattati congiuntamente, vizi della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che il proprio contributo ai fatti fosse solo occasionale e che non vi fosse una reale partecipazione ai reati-fine; ha inoltre prospettato una diversa qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterative delle censure già proposte in appello e puntualmente respinte, quindi non specifiche e solo apparenti.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per associazione per delinquere confermata nei gradi di merito.
art. 453 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per il delitto contestato e confermato nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitano a riprodurre, senza reale confronto critico, le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è specifico solo se assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- La valutazione della partecipazione al reato e della qualificazione giuridica dei fatti, se motivatamente e logicamente affrontata dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione quando il ricorso non evidenzi un vizio effettivo della motivazione ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
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