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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15944/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 17/09/2021 che, accogliendo l'appello del PM, aveva revocato gli arresti domiciliari concessi dal GUP di Asti e aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva che il decorso del tempo e alcuni fatti sopravvenuti (parziale risarcimento del danno, riconoscimento dell'attenuante art.62 n.6 c.p. nel giudizio e dichiarazioni rese in sede di giudizio abbreviato) avrebbero dovuto far riconsiderare la misura e che il Tribunale del riesame avrebbe motivato in modo errato dando per scontato che le somme risarcitorie provenissero da reato e valutando impropriamente la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere come segno di mancata resipiscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato la richiesta di riunione con altro procedimento per diverse nature dei provvedimenti. Ha confermato che il mero decorso del tempo ha valore neutro in assenza di circostanze nuove idonee a modificare le esigenze cautelari e ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato elementi concreti (anomala modalità di raccolta del denaro, risarcimento parziale, ruolo principale dell'imputato nei furti, assenza di redditi leciti) che giustificavano il mantenimento della custodia in carcere per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Ha inoltre rilevato che il riconoscimento dell'attenuante e le dichiarazioni rese in udienza abbreviata non potevano essere valutate dall'ordinanza del 17/09/2021 poiché intervenute dopo quella data. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Il riconoscimento dell'attenuante può influire sulla valutazione del fatto ma, se è intervenuto dopo il provvedimento cautelare impugnato, non può essere considerato per retroagire sulla decisione adottata precedentemente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare la parte alle spese e, se ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso, irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 28, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 28, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina gli adempimenti da compiere in caso di provvedimenti cautelari e l'eventuale mancata remissione in libertà a seguito del provvedimento della Corte.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio richiamato)

    Sez. 4, Sentenza n. 13895 del 05/03/2020, Rv. 278866 - 01

    Principio secondo cui il mero decorso del tempo ha valore neutro ai fini della sostituzione di una misura cautelare, salvo che non sia accompagnato da circostanze nuove rilevanti che incidano sulle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il semplice trascorrere del tempo non è di per sé sufficiente per ottenere una misura cautelare meno afflittiva; occorrono fatti nuovi e specifici che incidano sulle esigenze di sicurezza o di conservazione delle prove.
  • La Cassazione non riesamina i giudizi di merito sulle valutazioni probatorie e di fatto se la decisione è congruamente motivata: le scelte del giudice del riesame sono sindacabili solo per vizi formali o di legge.
  • Fatti sopravvenuti rilevanti ai fini cautelari devono essere già noti e valutati dal giudice che adotta o rifiuta la misura; atti o sentenze emesse successivamente non retroagiscono per modificare il provvedimento anteriore.
  • Modalità anomale di restituzione di somme o la parzialità del risarcimento possono essere interpretate come indizio di persistenza di rapporti con contesti illeciti e rafforzare il fondato pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • La scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere non è automaticamente indice di mancata resipiscenza; tuttavia, il giudice può valutare complessivamente comportamento, ruoli ricoperti e altre prove per decidere sulla misura.

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