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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10370/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un’avvocata che aveva svolto attività libero-professionale nell’anno 2009, risultando iscritta all’albo forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, perché priva del reddito minimo richiesto per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa. La Corte d’appello aveva accolto la sua domanda di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione alla Gestione separata INPS e della richiesta di contributi e sanzioni, ritenendo che, in assenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale, non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L’INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, della normativa fiscale e previdenziale e della normativa forense, sostenendo che l’avvocato che svolga attività libero-professionale senza essere iscritto alla Cassa forense, pur versando soltanto il contributo integrativo solidaristico, deve comunque iscriversi alla Gestione separata, poiché l’unico contributo rilevante per escludere tale obbligo è quello che dia luogo a una posizione previdenziale effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un diverso giudice di merito, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui gli avvocati che esercitino attività libero-professionale non soggetta all’obbligo di iscrizione alla Cassa forense, e che versino solo un contributo integrativo privo di effetti previdenziali individuali, restano tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS in base alla funzione di universalizzazione della copertura assicurativa perseguita dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. È stato inoltre richiamato l’intervento della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della norma, confermando la complementarità tra sistema categoriale e Gestione separata.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    La disposizione è letta come norma di chiusura del sistema previdenziale, funzionale a garantire l’universalizzazione della copertura assicurativa per i lavoratori autonomi privi di altra tutela obbligatoria; l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata viene meno solo se esiste un diverso versamento contributivo idoneo a costituire una posizione previdenziale effettiva.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31

    Richiamata nel motivo di ricorso quale disciplina della Gestione separata.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2

    Richiamato nel motivo di ricorso e nel percorso interpretativo relativo alla disciplina della copertura previdenziale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione del reddito professionale.

  • L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22

    Richiamata nel motivo di ricorso con riferimento alla disciplina previdenziale forense.

  • L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10

    Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’ordinamento forense e dell’iscrizione previdenziale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 38 Cost.

    La Corte richiama la base costituzionale dell’obbligo dello Stato di rendere effettiva l’universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori, mediante organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all’albo ma non tenuti all’iscrizione alla Cassa forense, quando svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell’abitualità e versino soltanto un contributo integrativo solidaristico senza maturare una posizione previdenziale a proprio favore, devono iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • Ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rileva solo un diverso versamento contributivo che sia idoneo a costituire una effettiva posizione previdenziale in capo al professionista; un contributo meramente solidaristico non è sufficiente.
  • La disciplina della Gestione separata opera in funzione complementare rispetto ai sistemi previdenziali categoriali e come strumento di chiusura delle lacune di copertura assicurativa, non in termini di alternativa reciproca.
  • La lettura costituzionalmente orientata della normativa previdenziale valorizza il principio di universalità delle tutele obbligatorie di cui all’art. 38 Cost., nel senso di evitare aree soggettive o oggettive prive di copertura assicurativa.

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