Sentenza del 08/11/2018 n. 2621 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione legale - è tale - ribaltamento dell'onere della prova - consegue. Redditometro - prova contraria - reddito imputabile al coniuge - riscontro documentale - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ricostruzione del maggior reddito effettuata tramite redditometro, sostenendo che la maggiore disponibilità economica individuata non fosse riferibile alla propria sfera patrimoniale, ma a quella del coniuge. In particolare, ha contestato l'assenza di una specifica qualificazione del maggior reddito in una determinata categoria e ha cercato di fornire una prova contraria alla presunzione derivante dall'accertamento sintetico.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Il redditometro determina una presunzione legale relativa, con conseguente trasferimento sul contribuente dell'onere di fornire la prova contraria. L'Ufficio non è tenuto a qualificare il maggior reddito accertato in una specifica categoria reddituale. Se il contribuente sostiene che le spese siano state sostenute dal coniuge, deve dimostrarlo con documentazione puntuale, rigorosa e idonea a provare l'effettiva provenienza delle somme e il concreto sostenimento delle spese da parte del coniuge. In mancanza di tale riscontro documentale, la presunzione redditometrica resta valida.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Il redditometro costituisce una presunzione legale relativa.
L'accertamento fondato sul redditometro produce una presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria circa la disponibilità di un determinato reddito. Il contribuente può superarla, ma deve fornire una prova contraria concreta e adeguatamente documentata.
Principio dell'inversione dell'onere della prova nell'accertamento redditometrico
Spetta al contribuente che intenda contestare le risultanze redditometriche l'onere di produrre elementi idonei a superare la presunzione legale.
Una volta applicato correttamente il redditometro, non è sufficiente una contestazione generica: il contribuente deve dimostrare l'origine non reddituale o la diversa imputazione delle somme utilizzate per sostenere le spese.
Prova dell'imputabilità delle spese al coniuge
È necessario un riscontro documentale puntuale e rigoroso.
La mera dichiarazione che le spese siano state sostenute dal coniuge non è sufficiente. Occorrono documenti idonei a collegare concretamente il coniuge al pagamento o alla disponibilità delle somme, come movimentazioni bancarie, fatture, contratti o altra documentazione coerente.
Massime di principio
- Nel redditometro, la ricostruzione sintetica del reddito può operare come presunzione legale relativa: il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, specifica e documentata.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente ricondurre il maggior reddito accertato a una specifica categoria reddituale quando procede con metodo sintetico.
- Per dimostrare che una spesa è stata sostenuta da un familiare o dal coniuge non basta indicarlo verbalmente: è necessario produrre documentazione tracciabile e coerente con i pagamenti effettuati.
- La prova contraria deve riferirsi alle singole spese o alla concreta disponibilità delle risorse, non limitarsi a spiegazioni generiche sulla situazione economica familiare.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e presentare estratti conto, bonifici, fatture, contratti, dichiarazioni dei redditi e ogni altro documento capace di dimostrare l'origine delle somme e l'effettivo soggetto che ha sostenuto le spese.
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