Sentenza n. 4736/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4482/2025 emessa e pubblicata in data 06/06/2025 dal Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha accertato il rispetto del termine per proporre l'azione e del termine processuale camerale, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede dell'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'inerzia amministrativa non può tradursi in un vantaggio per l'amministrazione inadempiente. È stato nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimenti legittimi all'esecuzione. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il termine temporale per fruire di un beneficio economico sia scaduto per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, se il beneficio ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte: tale misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →