Cassazione Penale, Sentenza n. 2866/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione dell\'art. 187 disp. att. c.p.p.: il giudice dell\'esecuzione ha individuato la "violazione più grave" valutando il maggior numero di circostanze aggravanti (sentenza sub 2) anziché richiamare la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, nonostante la sentenza sub 1 (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) avesse comminato una pena più grave (1 anno e 4 mesi e 600,00 euro) rispetto alla sentenza sub 2 (8 mesi e 300,00 euro). Il Procuratore generale ha chiesto l\'annullamento con rinvio dell\'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha annullato l\'ordinanza della Corte d\'Appello di Catania e ha rinviato per nuovo giudizio alla stessa Corte in diversa composizione, ordinando di individuare la "violazione più grave" facendo riferimento alla pena più grave inflitta concretamente dal giudice della cognizione (la pena derivante dal patteggiamento ex art. 444 c.p.p. di 1 anno, 4 mesi e 600,00 euro), e non alle circostanze aggravanti numericamente superiori.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
«Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato».
Il giudice dell\'esecuzione è vincolato a recepire la valutazione dosimetrica operata dal giudice della cognizione: la "violazione più grave" si identifica con la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave concretamente indicata nel dispositivo irrevocabile, senza poter modificare in peius o in melius la misura di tale pena;
art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato nel caso concreto come fonte della pena più grave (patteggiamento): la pena concordata e inflitta ai sensi dell\'art. 444 c.p.p. costituisce pena "inflitta in concreto" e va assunta dal giudice dell\'esecuzione quale parametro per individuare la violazione più grave ai sensi dell\'art. 187 disp. att. c.p.p.
Massime di principio
- In applicazione della disciplina della continuazione fra reati già giudicati separatamente, il giudice dell\'esecuzione deve individuare la violazione più grave facendo riferimento alla pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (pena indicata nel dispositivo irrevocabile), anche se tale pena deriva da patteggiamento o rito abbreviato.
- Il giudice dell\'esecuzione non può ricalcolare o sostituire la valutazione sanzionatoria del giudice della cognizione: non sono ammesse modifiche in peius o in melius della misura della pena indicata nel dispositivo delle sentenze irrevocabili; può soltanto operare riduzioni per i reati satellite nell\'ambito della continuazione.
- Il numero o la maggiore gravità formale delle circostanze aggravanti non prevalgono sulla comparazione delle pene concrete: l\'elemento decisivo è la pena effettivamente inflitta e posta in esecuzione.
- Se le pene risultano effettivamente uguali nelle sentenze da considerare, occorre riferirsi ai criteri ulteriori previsti dalla giurisprudenza (es. maggiore capacità offensiva, tempi e modalità) o chiedere chiarimenti al giudice della cognizione; in ogni caso il principio di vincolo alla misura concreta resta prioritario.
- Prima di applicare la continuazione il giudice dell\'esecuzione deve verificare le pene indicate nei dispositivi irrevocabili e documentare la scelta del reato più grave sulla base di tali pene; eventuali errori di valutazione costituiscono motivo di annullamento e rinvio.
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