Cassazione Civile, Ordinanza n. 23517/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui un creditore lamentava: (i) la mancata restituzione di somme consegnate a un soggetto poi deceduto, documentate da cambiali e da un assegno collegato a un preteso rapporto di mutuo; (ii) un ulteriore credito verso il figlio del defunto per importi asseritamente ricevuti e non restituiti. Il tribunale aveva accolto solo in parte la pretesa, mentre la corte d'appello aveva revocato integralmente il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la qualità di eredi dei convenuti e non provato il titolo causale del credito nei confronti del figlio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preteso la prova della qualità di eredi, nonostante la morte del de cuius fosse pacifica e vi fossero indizi di accettazione tacita dell'eredità; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la sentenza d'appello avesse travisato le risultanze istruttorie e ignorato prove testimoniali e documentali, in particolare quanto al presunto mutuo e alla promessa di pagamento; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, per avere la corte d'appello liquidato le spese secondo soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava specificamente le norme violate né un fatto storico decisivo omesso, e perché la prova della qualità di eredi gravava su chi agiva contro di essi; ha inoltre escluso che la mera notifica del decreto ingiuntivo o la convivenza/domicilio comune integrassero accettazione tacita dell'eredità, mancando prova di atti dispositivi o gestori ex artt. 476 e 485 c.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e che non era consentita una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre, quanto al credito verso il figlio, ha condiviso la valutazione della corte territoriale secondo cui non era stata provata la causale del mutuo e il documento prodotto non era riferibile al debitore convenuto. Infine, ha respinto il terzo motivo, reputando corretta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro della censura per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente articolata
art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.
dopo la riforma è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione
art. 115 c.p.c.
non consente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio; il giudice di merito seleziona le prove rilevanti
art. 216 c.p.c.
è menzionato come richiesta di verificazione della scrittura privata, ma non incide sull'esito del ricorso
art. 1988 c.c.
il documento può valere come promessa di pagamento solo se riferibile al soggetto obbligato e idoneo a fondare la pretesa
art. 476 c.c.
l'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare
art. 485 c.c.
il possesso dei beni ereditari senza inventario nel termine previsto può rilevare ai fini dell'accettazione, ma deve esserne provato il presupposto fattuale
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza totale
art. 92 c.p.c.
la compensazione non è dovuta in assenza di giusti motivi e alla luce dell'esito finale della lite
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per far valere la responsabilità patrimoniale di soggetti quali eredi deve provare non solo la morte del de cuius, ma anche la qualità di eredi dei convenuti, quando tale qualità sia contestata.
- La qualità di erede non si presume dalla sola delazione ereditaria: occorre la prova dell'accettazione espressa o tacita, ovvero di fatti univoci incompatibili con la volontà di rinunciare.
- La mera notifica di un atto giudiziario al chiamato all'eredità, o la coincidenza di domicilio con il defunto, non integra di per sé accettazione tacita dell'eredità.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione apparente; non è consentita una rivalutazione delle prove o una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Un documento può essere valorizzato come promessa di pagamento o prova del rapporto causale solo se è riferibile al debitore convenuto e se è coerente, per contenuto e struttura, con la pretesa azionata.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e non possono essere compensate in mancanza di specifiche ragioni che giustifichino la deroga al principio generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →