Sentenza n. 5849/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030362, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 18dicembre 2025; -di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto per motivi di studio, motivato dal Consolato con il mancato rispetto dei criteri economici previsti dalla normativa. Sono state dedotte la violazione dell’art. 39 d.lgs. 286/1998, dell’art. 44-bis d.P.R. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per difetto di istruttoria, censurando in sostanza l’insufficienza della motivazione e dell’accertamento della disponibilità economica. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera. Nel corso del giudizio il TAR ha richiesto una relazione puntuale, anche alla luce della documentazione prodotta e del pagamento della tassa universitaria. Il diniego aveva riconosciuto la disponibilità di somme considerevoli, in capo ai genitori e al richiedente, superiori agli importi normativamente previsti, ma le aveva ritenute inidonee perché una parte derivava dalla liquidazione di un fondo pensionistico e un’altra era stata depositata poco prima della domanda di visto. La documentazione ministeriale ha inoltre prospettato criticità relative al percorso universitario scelto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, respingendo l’eccezione sulla procura: la sottoscrizione era autenticata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sicché doveva considerarsi legalizzata di diritto. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente fondato. Il diniego è risultato carente di istruttoria e motivazione, poiché non era ragionevole escludere la rilevanza delle somme disponibili soltanto perché depositate in prossimità della domanda o provenienti dalla liquidazione di un investimento, in assenza di ulteriori elementi contrari: tali circostanze potevano essere coerenti con la necessità di dimostrare la disponibilità finanziaria per il percorso di studi. Il giudice ha inoltre ricordato che il visto per studio di tipo D è rilasciato per un periodo annuale e che la valutazione della permanenza negli anni successivi attiene al rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura; non era quindi coerente pretendere già in sede di visto una prova di sostentamento continuativo per l’intero percorso. Le criticità sul corso universitario, prospettate dall’Amministrazione nella memoria, costituivano un’integrazione della motivazione non contenuta nell’atto impugnato e avrebbero dovuto essere esaminate nell’ambito dell’istruttoria e del previsto colloquio. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto della documentazione acquisita e del vincolo conformativo derivante dalla decisione. È stata respinta la domanda di condanna al rilascio immediato del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponevano il riesercizio del potere e non consentivano di escludere ogni margine di discrezionalità amministrativa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato dai ricorrenti quale parametro relativo all’ingresso e al soggiorno per motivi di studio.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina attuativa in materia di ingresso per studio.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Richiamato quale disciplina dei requisiti economici per il rilascio del visto per motivi di studio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 2703 c.c.
La sottoscrizione della procura autenticata da pubblico ufficiale soddisfa il requisito formale considerato dal giudice.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille apposta sulla procura estera ne determina la legalizzazione di diritto secondo la Convenzione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha precluso la condanna dell’Amministrazione al rilascio immediato del visto, poiché residuava la necessità di riesercitare il potere.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda di condanna all’adozione del provvedimento richiesto, non accolta dal giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio di un visto per motivi di studio, la disponibilità economica non può essere ritenuta irrilevante soltanto perché le somme sono state depositate in prossimità della domanda o derivano dalla liquidazione di un investimento, se non emergono ulteriori elementi concreti che ne mettano in dubbio l’effettività o la stabilità.
- Il diniego di visto per motivi di studio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’Amministrazione riconosce la disponibilità di somme superiori ai requisiti normativi, ma le considera insufficienti sulla base di mere presunzioni collegate alla provenienza o alla recente disponibilità delle somme.
- La valutazione economica richiesta per il rilascio di un visto per studio annuale non può essere trasformata, senza adeguata motivazione, nella pretesa di dimostrare già al momento del visto il sostentamento continuativo per tutti gli anni del percorso formativo, la cui prosecuzione è valutata nell’ambito dei successivi rinnovi del titolo di soggiorno.
- Le criticità relative al percorso universitario del richiedente devono essere oggetto di istruttoria e, ove previsto e utile, di colloquio; non possono essere introdotte per la prima volta nella motivazione difensiva dell’Amministrazione, in quanto ciò integra una motivazione postuma e compromette il contraddittorio procedimentale.
- Quando l’annullamento del diniego dipende da carenze istruttorie e motivazionali che impongono il riesercizio del potere, il giudice deve limitarsi a ordinare il riesame e non può condannare l’Amministrazione al rilascio immediato del visto se residuano margini di valutazione amministrativa.
- Una procura estera recante sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 deve essere considerata legalizzata di diritto ai fini dell’ammissibilità del ricorso amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →