Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del Decreto SIPAD -OMISSIS- del 23/06/2025, notificato il 15/7/2025, con il quale è stata dichiarata la cessazione dal servizio; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento; nonché per il riconoscimento del diritto del sig. -OMISSIS- a manifestare la propria determinazione riguardo al rientro nei ruoli militari o civili con la corresponsione del conseguente trattamento retributivo, previa riapertura della relativa procedura.

Giustizia amministrativa202501000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 29 aprile 2025 e collocamento in congedo assoluto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente presentato domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa dopo essere stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, ma idoneo al reimpiego civile. Successivamente aveva rinunciato alla domanda di transito e chiesto il riesame della propria situazione sanitaria e il ripristino dello status di militare in aspettativa retribuita. A seguito di una nuova convocazione, la Commissione Medica Ospedaliera aveva adottato un verbale di rettifica, confermando la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e la possibilità di reimpiego nelle aree funzionali civili. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme procedimentali e del diritto di difesa, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere una nuova determinazione sulla volontà di transitare nei ruoli civili; eccesso di potere; contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione. Ha inoltre lamentato la mancata notificazione del verbale rettificativo, l’erronea considerazione della rinuncia al transito riferita al precedente giudizio sanitario e l’illegittimità della decorrenza retroattiva della cessazione dal servizio, nonché l’insufficiente motivazione del rigetto della richiesta di mantenimento in aspettativa retribuita per ventiquattro mesi. Le ulteriori censure introdotte con memoria non notificata riguardavano la violazione di una circolare ministeriale, la procura speciale del difensore e le condizioni sanitarie del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il transito nei ruoli civili costituisca una facoltà esercitabile dal militare mediante domanda da presentare entro trenta giorni dalla notificazione del giudizio definitivo di inidoneità; l’Amministrazione non è quindi tenuta a sollecitare una nuova dichiarazione di volontà quando l’interessato abbia formalmente rinunciato alla precedente domanda. Il verbale del 15 maggio 2025, inoltre, risultava notificato al ricorrente il 22 maggio 2025 ed era stato richiamato e allegato nelle sue successive osservazioni, sicché la censura relativa alla mancata conoscenza è stata disattesa. Dopo tale conoscenza il ricorrente non aveva ripresentato la domanda di transito e aveva chiesto il ripristino dell’aspettativa retribuita, confermando la volontà di non transitare nei ruoli civili. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che non fossero ancora decorsi i termini per impugnare il verbale sanitario, essendo rimasta impregiudicata la relativa tutela giurisdizionale. I rilievi nuovi formulati con memoria ex art. 73 c.p.a. sono stati dichiarati inammissibili perché contenuti in un atto non notificato all’Amministrazione. Quanto alla decorrenza della cessazione e al trattamento economico, il giudice ha ritenuto l’atto vincolato e adeguatamente fondato sull’art. 2, comma 7, del D.M. 18 aprile 2002 e sull’art. 929, commi 1 e 2, del Codice dell’ordinamento militare: l’aspettativa retribuita opera fino al giorno precedente la rinuncia al transito e la cessazione decorre dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla rinuncia al transito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 930, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione

    Il transito nei ruoli civili è previsto per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, secondo le modalità stabilite dalla normativa attuativa.

  • art. 2, commi 1 e 2, D.M. 18 aprile 2002

    La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità

    Il transito è subordinato a un’istanza del militare, da presentare entro trenta giorni dalla notificazione del giudizio definitivo di inidoneità; l’onere di manifestare la volontà di transitare resta a carico dell’interessato.

  • art. 2, comma 7, D.M. 18 aprile 2002

    In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità

    L’aspettativa retribuita è collegata alla pendenza della domanda di transito e produce effetti fino alla rinuncia alla domanda o alle determinazioni amministrative sulla stessa.

  • art. 929, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010

    Il provvedimento di cessazione dal servizio del militare divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato decorre … dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile

    In caso di cessazione dal servizio per infermità, la decorrenza può coincidere con la data dell’accertamento sanitario definitivo o con quella della rinuncia al transito nell’impiego civile; l’atto amministrativo ha natura vincolata.

  • art. 73 c.p.a.

    Le nuove censure introdotte con memoria non notificata alla controparte non possono essere esaminate nel giudizio.

Massime di principio

  • Il transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa è subordinato a una manifestazione di volontà dell’interessato, da esercitare mediante domanda entro il termine previsto dalla normativa decorrente dalla notificazione del giudizio definitivo di inidoneità.
  • Quando il militare abbia formalmente rinunciato alla domanda di transito, l’Amministrazione non è tenuta a sollecitare una nuova determinazione, anche se intervenga successivamente un verbale sanitario rettificativo che confermi la non idoneità al servizio militare e la possibilità di reimpiego civile.
  • La notificazione del verbale sanitario è dimostrata anche dalla sua conoscenza effettiva risultante dal richiamo e dall’allegazione del documento nelle osservazioni presentate dall’interessato; in tal caso non può essere utilmente dedotta la mancata conoscenza dell’atto.
  • La richiesta di aspettativa retribuita prevista nelle more della definizione della domanda di transito presuppone la pendenza di tale domanda e non impedisce la cessazione dal servizio dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla rinuncia al transito, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
  • Quando la cessazione dal servizio consegue direttamente all’accertamento sanitario definitivo o alla rinuncia al transito, l’Amministrazione esercita un potere vincolato e non è gravata da particolari oneri motivazionali oltre l’indicazione del presupposto normativo e della decorrenza applicata.
  • Nel giudizio amministrativo, censure nuove contenute in una memoria non notificata alla controparte sono inammissibili e non possono ampliare l’oggetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.