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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16298/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino, censurando l'omessa sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva già esaminato la richiesta e l'aveva respinta, valorizzando, dopo la valutazione dei presupposti indicati dall'art. 133 c.p., la gravità del fatto di evasione e i plurimi precedenti penali specifici, anche maturati dopo l'esecuzione di pene alternative. Secondo la Corte di appello, tali elementi non consentivano di ravvisare un mutamento della condotta dell'imputato e rendevano la sostituzione priva di efficacia special-preventiva. Il ricorso, quindi, mirava a contestare questa valutazione e il mancato accesso alla sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso riproduttivo di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di appello. Ha osservato che la valutazione compiuta dal giudice di merito, fondata sull'art. 133 c.p. e sulla gravità del fatto unitamente ai precedenti penali specifici, costituisce apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha quindi concluso che la sostituzione della pena sarebbe stata priva di efficacia special-preventiva. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    disciplina la sostituzione della pena detentiva, esclusa nel caso concreto per mancanza di presupposti valutati alla luce della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per valutare gravità del fatto e personalità del reo ai fini della decisione sulla sostituzione della pena.

Massime di principio

  • La decisione sulla sostituzione della pena detentiva richiede una valutazione complessiva dei presupposti di cui all'art. 133 c.p., con particolare riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • La presenza di plurimi precedenti penali specifici, soprattutto se maturati dopo l'esecuzione di pene alternative, può legittimare il diniego della sostituzione della pena per difetto di efficacia special-preventiva.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo adeguato il diniego della sostituzione della pena attraverso apprezzamenti di fatto, la censura proposta in cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa rivalutazione del merito.
  • La valutazione circa l'idoneità della pena sostitutiva a perseguire finalità special-preventive appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o giuridici non emergenti dal testo della decisione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

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