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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, deducendo un vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella sua interezza. In particolare, ha contestato la sussistenza dei reati ritenuti in sentenza, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti. Ha inoltre affermato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente dare conto di quelli reputati rilevanti. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stata ritenuta congrua la pena, compresi gli aumenti applicati ex art. 81 c.p., in coerenza con i criteri di cui all’art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico di ricorso, poiché le doglianze erano già state adeguatamente confutate dalla sentenza di merito e non evidenziavano vizi effettivi di motivazione sulla responsabilità, sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione agli aumenti di pena applicati; la Corte ne considera corretto l’uso nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Indicato come criterio di riferimento per la determinazione della pena; la Corte reputa che il giudice di merito vi si sia attenuto nel quantificare la sanzione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare analiticamente ogni elemento allegato dalle parti: è sufficiente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi, potendo gli altri ritenersi implicitamente disattesi.
  • La valutazione della pena è insindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto della congruità della sanzione rispetto ai criteri legali e non emergano illogicità manifeste o violazioni di legge.
  • La contestazione generica del vizio di motivazione, priva di specifica individuazione delle lacune argomentative della decisione impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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