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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18580/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società ricorrente, tornata in bonis dopo la chiusura della propria procedura di amministrazione straordinaria, chiedeva che le fossero assegnate le somme accantonate nel riparto finale della procedura della controllata e destinate ai creditori irreperibili. La domanda riguardava, da un lato, il residuo del credito già ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto, dall'altro, le somme corrispondenti ai pagamenti che la ricorrente aveva effettuato in qualità di garante dei creditori della controllata. Il Tribunale aveva negato questa seconda pretesa, ritenendo inapplicabile, al di fuori dei casi previsti dalla legge fallimentare vigente ratione temporis, il meccanismo di riparto supplementare e osservando che il credito del garante, anche se surrogato, avrebbe dovuto essere fatto valere con l'insinuazione al passivo. In cassazione la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 117 l. fall., 1203 e 1949 c.c., sostenendo che il pagamento in qualità di fideiussore determinasse surrogazione legale nei diritti del creditore originario già ammesso al passivo, con conseguente diritto a ottenere le somme non riscosse dagli irreperibili; con il secondo motivo invocava la violazione dell'art. 115 l. fall., assumendo che il nuovo testo della norma si applicasse alle procedure ancora pendenti e che la mancata rettifica formale dello stato passivo non impedisse il soddisfacimento del surrogato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'art. 117, comma 4, l. fall. introdotta dalla riforma del 2006 alle procedure di amministrazione straordinaria aperte nel 1981, per effetto della disciplina transitoria. Ha inoltre escluso che la disciplina previgente consentisse di svincolare e ridistribuire le somme depositate per i creditori irreperibili, poiché il deposito aveva efficacia liberatoria e faceva uscire le somme dalla disponibilità della procedura. La Corte ha negato anche che il credito del garante potesse essere trattato come credito condizionale ai fini dell'art. 117, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, osservando che il fideiussore non ha diritto di regresso prima del pagamento e non può essere ammesso con riserva prima di tale evento. È stata quindi respinta anche la tesi dell'interpretazione estensiva o analogica della norma e dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 117 l. fall.

    comma 2; comma 3; comma 4

    Nel testo applicabile ratione temporis, il comma 3 attribuiva efficacia liberatoria al deposito delle somme per i creditori non presentatisi o irreperibili, impedendone la redistribuzione; il comma 2 riguardava solo i crediti già ammessi soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata; il comma 4, introdotto dalla riforma, non era applicabile alle procedure anteriori e comunque non poteva essere esteso in via analogica.

  • art. 115 l. fall.

    La Corte esclude che il nuovo testo, che disciplina il soddisfacimento del surrogato, fosse rilevante nel caso, sia per la disciplina transitoria sia perché nel caso concreto mancava l'annotazione nello stato passivo che il sistema richiedeva.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della surrogazione legale del garante che abbia pagato il debito altrui.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fonte della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 26 l. fall.

    Base del reclamo proposto al tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 96 l. fall.

    Richiamato per escludere che il credito del fideiussore potesse essere ammesso con riserva prima del pagamento.

  • art. 61, comma 2, l. fall.

    Richiamato per affermare che il fideiussore non ha regresso prima del pagamento del debito garantito.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Usato per escludere il ricorso all'analogia in assenza di una lacuna normativa.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla correzione della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 150 d. lgs. 5/2006

    Richiamato per la disciplina transitoria che impediva l'applicazione della riforma alle procedure anteriori.

  • art. 1, ultimo comma, d.l. 26/1979

    Richiamato nel combinato disposto che regolava la procedura di amministrazione straordinaria in questione.

  • art. 213, ultimo comma, l. fall.

    Richiamato insieme al d.l. 26/1979 per l'applicazione dell'art. 117 l. fall. alle ripartizioni finali della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato solo per escludere che la disciplina previgente sul deposito liberatorio e sulla mancata redistribuzione delle somme ne violasse la tutela patrimoniale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali soggette a disciplina transitoria, la norma sopravvenuta non si applica né direttamente né in via analogica se il legislatore ha dettato una disciplina speciale per i procedimenti pendenti.
  • Il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili, quando la legge gli attribuisce efficacia liberatoria, determina l'uscita definitiva delle somme dalla disponibilità della procedura e impedisce ogni successivo riparto supplementare.
  • Il meccanismo del riparto supplementare previsto per i crediti soggetti a condizione sospensiva non può essere esteso ai crediti del garante che abbia pagato il debito altrui, quando tale credito non sia stato ammesso al passivo secondo le regole concorsuali.
  • Il fideiussore non vanta un diritto di regresso azionabile prima del pagamento del debito garantito; solo dopo il pagamento può operare la surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto.
  • L'analogia non è ammissibile per colmare una lacuna inesistente o per superare una scelta legislativa espressa che limita il riparto supplementare a ipotesi tipiche.
  • La mancata presenza del creditore al riparto o la sua irreperibilità non consentono ai creditori rimasti insoddisfatti di rivendicare le somme già depositate con efficacia liberatoria.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoFideiussioneRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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