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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2002, con il quale erano stati recuperati a tassazione importi ai fini IVA, IRPEF e IRAP sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicato. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa pronuncia e la carenza di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio non avesse spiegato perché le giustificazioni fornite nel contraddittorio fossero inattendibili. Ha inoltre dedotto che la proposta riduttiva formulata durante l'accertamento con adesione avrebbe dovuto vincolare l'Amministrazione e che avrebbe dovuto essere applicato, anche retroattivamente, lo studio di settore più recente utilizzato per l'anno 2003. Tra gli elementi non adeguatamente considerati erano state indicate le condizioni di salute del contribuente, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, i costi di manutenzione, la presenza di un dipendente e la tipologia della clientela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, poiché il rigetto dell'appello implicava il rigetto delle relative eccezioni, e stabilendo che una proposta riduttiva nell'ambito dell'accertamento con adesione non costituisce rinuncia alla pretesa tributaria originaria. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso e della sentenza regionale. Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non è sufficiente: l'Ufficio deve instaurare e valorizzare il contraddittorio con il contribuente, valutando specificamente le circostanze concrete dedotte e motivando le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. La Corte ha inoltre ritenuto possibile l'applicazione retroattiva dello studio di settore più recente e affidabile, se più idoneo a rappresentare la reale redditività. La sentenza della CTR del Veneto è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36; art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia quando la decisione contiene un rigetto implicito della domanda o dell'eccezione, desumibile dal complessivo contenuto della motivazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55; Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando l'Ufficio disattende gli elementi e le giustificazioni forniti dal contribuente durante il contraddittorio.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies; Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10

    Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi di ricostruzione della normale redditività, ma lo scostamento dai relativi valori non determina automaticamente la pretesa tributaria: la presunzione deve essere adeguata alla situazione concreta del contribuente attraverso il contraddittorio.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva richiede che la determinazione del reddito imponibile rifletta, per quanto possibile, la reale situazione economica del singolo contribuente e non si fondi soltanto su elaborazioni statistiche astratte.

Massime di principio

  • Lo scostamento tra ricavi dichiarati e risultati dello studio di settore non basta, da solo, a legittimare l'accertamento: l'Ufficio deve dimostrare la concreta attendibilità della presunzione nel caso specifico.
  • Quando il contribuente fornisce spiegazioni documentate nel contraddittorio, l'Amministrazione deve esaminarle puntualmente e indicare nell'avviso le ragioni per cui le ritiene insufficienti o inattendibili.
  • Una proposta di riduzione formulata durante l'accertamento con adesione non vincola automaticamente l'Ufficio e, in caso di mancato accordo, non comporta rinuncia alla pretesa originaria.
  • Gli studi di settore più recenti e maggiormente affinati possono essere applicati retroattivamente, purché risultino più affidabili e pertinenti per rappresentare la redditività dell'attività nel periodo contestato.
  • In presenza di circostanze personali o aziendali anomale, come malattia, ridotta operatività, costi straordinari o caratteristiche particolari della clientela e dei mezzi impiegati, tali elementi devono essere concretamente valutati nell'accertamento.
  • La cassazione con rinvio non riconosce definitivamente l'inesistenza del debito d'imposta, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Corte.

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