Cassazione Civile, Ordinanza n. 22917/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2012, con cui l'Ufficio aveva riqualificato un atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e fabbricati come cessione di ramo d'azienda. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla CTR Toscana. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more la società ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018 e, secondo quanto riferito dall'Agenzia, ha effettuato il pagamento dovuto, con conseguente comunicazione di regolarità della definizione della lite da parte dell'ufficio competente. L'Agenzia ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
art . 6 del D.L. 119 / 20 1 8
È richiamato come base normativa della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, la cui avvenuta perfezione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
art. 46 comma 3 delD.lgs. 546/1992
È applicato per la compensazione delle spese di giudizio in conseguenza dell'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria e risulta il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia fiscale, le spese possono essere compensate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La sopravvenuta definizione del rapporto litigioso rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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