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Sentenza

Sentenza n. 8370/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento a) Della Determinazione prot. -OMISSIS-, emessa l’8.08.2025 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del Comandante in Seconda Gen. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di trasferimento straordinario ai sensi della Circolare n. 379389/09 del 2009 - aggiornamento 2017, recante il “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri”, dal Centro di Reclutamento - Roma Lido di Ostia presso il Comando Regionale Campania - Provincia di Napoli; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale. Per la disapplicazione - per quanto occorrente e di interesse, della Circolare n. 379389/09 del 2009 - aggiornamento 2017, recante il “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri”.

Giustizia amministrativa202513548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento straordinario dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma Lido di Ostia al Comando Regionale Campania, provincia di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento straordinario presentata ai sensi del Testo unico sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza, deducendo, con un unico motivo articolato, il travisamento della documentazione sanitaria relativa alla figlia minore, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’erronea valutazione delle esigenze organizzative delle sedi interessate. In particolare, ha sostenuto che la situazione familiare e sanitaria della minore integrasse una situazione eccezionale e grave e che la presenza paterna fosse indispensabile per la partecipazione al percorso terapeutico, senza che fosse necessaria un’assistenza continuativa. Ha inoltre valorizzato l’autorizzazione ricevuta a presentare l’istanza, i pareri favorevoli degli organi gerarchici e sanitari e la dedotta perdita della specializzazione di tecnico di laboratorio biomedico, asseritamente conseguente alla cancellazione dall’albo professionale, per contestare il deficit di personale presso la sede di provenienza e l’utilizzabilità solo parziale presso la sede richiesta. L’Amministrazione ha ritenuto insussistenti i requisiti della gravità e dell’assoluta indispensabilità della presenza del militare nella provincia richiesta, osservando che la minore non necessitava di assistenza continuativa, che la madre e i nonni materni avrebbero potuto concorrere all’assistenza, che la distanza consentiva rientri anche quotidiani e che il ricorrente poteva partecipare alle sedute terapeutiche mediante gli istituti di assenza e la programmazione dell’orario di servizio. Ha inoltre opposto esigenze organizzative, consistenti nel deficit di personale specializzato presso la sede di appartenenza e nell’assenza, presso la sede richiesta, di un laboratorio analisi analogo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. Ha qualificato il trasferimento per situazioni straordinarie come istituto eccezionale, derogatorio rispetto alle ordinarie procedure di mobilità e sottoposto a requisiti rigorosi: situazione oggettivamente straordinaria, gravità, urgenza, indifferibilità e assoluta indispensabilità della presenza del militare nella sede richiesta, quale unica soluzione concretamente idonea a fronteggiare la situazione. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare, sindacabile soltanto in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il diniego, rilevando che la documentazione sanitaria non attestava la necessità di un’assistenza continuativa e collegava la presenza di entrambi i genitori soprattutto alle sedute terapeutiche settimanali. Tali esigenze potevano essere fronteggiate mediante gli istituti di assenza dal servizio e la programmazione dell’orario lavorativo, senza rendere indispensabile il trasferimento definitivo. L’autorizzazione a presentare la domanda costituiva soltanto un vaglio preliminare e non implicava il riconoscimento del diritto al trasferimento né vincolava l’organo competente. Parimenti, i pareri favorevoli degli organi intermedi e sanitari erano atti endoprocedimentali non vincolanti. Il TAR ha escluso anche la necessità di una motivazione rafforzata del diniego: tale onere avrebbe potuto configurarsi, semmai, in caso di accoglimento dell’istanza, data l’eccezionalità dell’istituto e l’alterazione dell’ordine ordinario dei trasferimenti. È stata infine ritenuta infondata la censura sulle esigenze organizzative, poiché l’affermazione relativa alla cancellazione del ricorrente dall’albo dei tecnici di laboratorio non era stata provata ed era stata contestata dall’Amministrazione. Ricorso respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 Preleggi

    La natura eccezionale e derogatoria dell’istituto impone un’interpretazione restrittiva dei relativi presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato al ricorrente, che ha presentato memorie e documentazione; il giudice ha ritenuto comunque adeguata l’istruttoria e la motivazione del provvedimento finale.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata dal ricorrente è stata considerata nella valutazione delle sue deduzioni, anche con riguardo alla partecipazione alle sedute terapeutiche e alla dedotta cancellazione dall’albo.

  • Circolare n. 379389/09 della Guardia di Finanza, Testo unico sulla mobilità del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri

    “in presenza di situazioni del tutto eccezionali connotate da estrema delicatezza o gravità - che non siano risolvibili attraverso il ricorso agli ordinari istituti di mobilità volontaria del personale”

    Il trasferimento straordinario richiede, tra l’altro, l’impossibilità di ricorrere agli ordinari istituti di mobilità, l’urgenza e l’assoluta indispensabilità della presenza del militare presso la sede richiesta quale condizione imprescindibile per la soluzione del problema.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento diffuso.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, a supporto dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il trasferimento straordinario del personale della Guardia di Finanza per situazioni eccezionali costituisce istituto derogatorio rispetto alle ordinarie procedure di mobilità e presuppone, cumulativamente, una situazione oggettivamente straordinaria e grave, l’urgenza e indifferibilità del trasferimento e l’assoluta indispensabilità della presenza del militare presso la sede richiesta, quale soluzione imprescindibile per fronteggiare la situazione.
  • La natura eccezionale del trasferimento straordinario impone un’interpretazione restrittiva dei suoi presupposti; la mera utilità della presenza del militare presso la sede richiesta o la possibilità di contribuire all’assistenza familiare non è sufficiente se l’esigenza può essere fronteggiata con soluzioni alternative, quali l’intervento di altri familiari o gli istituti di assenza e di programmazione dell’orario di servizio.
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti del trasferimento straordinario rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti.
  • L’autorizzazione a presentare un’istanza di trasferimento straordinario costituisce un vaglio preliminare di congruità delle ragioni rappresentate e non attribuisce un diritto al trasferimento né vincola l’organo competente ad adottare il provvedimento finale.
  • I pareri favorevoli degli organi gerarchici o sanitari acquisiti nella fase istruttoria sono atti endoprocedimentali non vincolanti; l’autorità competente può discostarsene senza una specifica motivazione rafforzata, purché il diniego sia adeguatamente motivato e fondato su un’istruttoria sufficiente.
  • Nel procedimento di trasferimento straordinario, l’onere motivazionale rafforzato grava, in particolare, sull’eventuale provvedimento favorevole, considerato che l’accoglimento deroga all’ordine ordinario dei trasferimenti e incide sulle aspettative degli altri militari; il diniego non richiede, per ciò solo, una motivazione rafforzata ulteriore rispetto all’esposizione delle ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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