Cassazione Penale, Sentenza n. 16185/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di autocarri intestati alla Venumer s.r.l., sostenendo di essere legittimato a proporre l'istanza in quanto, oltre alla nomina del difensore di fiducia, aveva conferito al difensore anche procura speciale in qualità di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dei beni sequestrati. Il tribunale del riesame aveva ritenuto Venuto non legittimato e aveva quindi dichiarato inammissibile l'istanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la procura speciale richiesta per proporre istanza di riesame come mandato per il singolo giudizio (art. 100 c.p.p. interpretato alla luce dell'art. 83 c.p.c.), non richiedente formule sacramentali. Ha quindi ritenuto che nell'atto intitolato "nomina difensore di fiducia" fosse comunque espressa la volontà di conferire procura speciale per il procedimento cautelare relativo al sequestro, comprensiva della facoltà di impugnare provvedimenti e di chiedere il dissequestro. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al tribunale di Messina per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 122 cod. proc. pen.
Disciplina il compimento di singoli atti; la procura prevista dall'art.122 ha funzione diversa rispetto alla procura speciale ex art.100 c.p.p., in quanto attribuisce capacità di essere soggetto del rapporto processuale per singoli atti
art. 83 cod. proc. civ.
Fornisce il modello interpretativo per l'art.100 c.p.p.: la procura per il singolo giudizio può essere valida se indica il procedimento e la volontà di nominare il difensore per quello specifico procedimento
art. 100 cod. proc. pen.
La procura speciale richiesta al difensore del terzo interessato per proporre istanza di riesame deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio; non è necessaria una formula sacramentale, basta che emerga chiaramente la volontà di conferire al difensore il mandato per quella specifica procedura (inclusa la facoltà di impugnare provvedimenti e chiedere il dissequestro)
Massime di principio
- La procura speciale per proporre istanza di riesame (o altre impugnazioni cautelari) va valutata nel suo contenuto e nella riferibilità al procedimento specifico: non sono richieste formule rituali purché risulti la volontà di conferire il mandato per quel giudizio
- Occorre distinguere la procura ex art.122 c.p.p. (per singoli atti) dalla procura speciale ex art.100 c.p.p. (mandato per il singolo giudizio); la seconda ha ad oggetto la difesa nel procedimento, non la mera esecuzione di atti
- Se l'atto di nomina del difensore menziona esplicitamente il procedimento cautelare e conferisce la facoltà di impugnare provvedimenti (anche di chiedere il dissequestro), tale procura deve essere considerata sufficiente per la proponibilità dell'istanza di riesame
- La mancata valutazione da parte del giudice dell'effettiva portata della procura speciale può determinare l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo esame
- Per i terzi interessati (es. amministratore/legale rappresentante della società proprietaria dei beni sequestrati) è prudente indicare chiaramente nella nomina la qualità in cui si agisce e il conferimento esplicito della procura speciale per il procedimento cautelare
- I difensori dovrebbero conservare e depositare documenti che attestino la riferibilità della procura al procedimento per evitare decisioni di inammissibilità formale
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