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Sentenza

Sentenza n. 2222/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 336/2024, pubblicata il 29.01.2024 nel procedimento n. r.g. 4170/2018, notificata all’Amministrazione in data 02.02.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento, inizialmente, dell'obbligo di dare esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato che condannava l'ASL al pagamento di capitale, interessi e spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 336/2024, che aveva condannato l'ASL Caserta a pagare al creditore la somma di euro 49.055,96, oltre interessi legali, nonché euro 7.308,92 per spese di lite. Nel corso del giudizio l'ASL ha documentato di avere liquidato e pagato la sorte capitale con determinazione dirigenziale n. 14629 e mandato n. 2528575 del 28 ottobre 2025, quietanzato il 3 novembre 2025; ha inoltre corrisposto gli interessi legali con determinazione dirigenziale n. 16355 del 26 ottobre 2025. Le spese di lite erano già state pagate il 29 marzo 2024, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3000/2024. La resistente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la ricorrente avesse conseguito integralmente il bene della vita sotteso al ricorso, poiché l'ASL aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal giudicato, pagando capitale, interessi e spese di lite. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'ASL secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione della tardività dell'adempimento, e liquidate in euro 800,00 oltre accessori. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente agli obblighi derivanti dal giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'integrale adempimento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese processuali: ove l'adempimento sia tardivo, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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