Cassazione Penale, Sentenza n. 10327/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito di euro 4.000,00 per l'anno 2018; successivamente percependo il reddito di cittadinanza il suo reddito dichiarato risultò pari a euro 4.497,30 per il 2019 e euro 4.498,47 per il 2020. Non avendo comunicato tale variazione, il Tribunale di Crotone aveva revocato il beneficio e rigettato l'opposizione del Rizza. La Corte di cassazione (sentenza n. 39028/2022) aveva però stabilito che la revoca per omissione della comunicazione delle variazioni reddituali può riguardare solo le "variazioni rilevanti", cioè quelle che incidono sulla riconoscibilità originaria del beneficio. Dopo il rinvio la stessa Corte di merito ha nuovamente rigettato il ricorso limitandosi a riaffermare la tesi della revoca automatica per ogni omissione, senza valutare se la variazione omessa fosse effettivamente idonea a far venir meno i requisiti di ammissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il giudice del rinvio per non essersi uniformato al principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte (sentenza n. 39028/2022) e per non aver argomentato sulla rilevanza della variazione di reddito omessa. Il giudice dovrà ora valutare se la variazione omessa fosse effettivamente tale da determinare il venir meno dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, conformandosi al principio di diritto vincolante.
Norme richiamate
dPR n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lettera d)
Impone l'obbligo, a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, di comunicare le variazioni di reddito; la Corte ha interpretato tale obbligo come riferito alle "variazioni rilevanti" dei limiti di reddito, ossia a quelle idonee a incidere sulla riconoscibilità originaria del beneficio
dPR n. 115 del 2002, art. 112, lettera a) e lettera b)
La previsione della revoca del beneficio per omissione della comunicazione va applicata, secondo la Corte, solo quando la variazione omessa renda venuti meno i requisiti per l'ammissione; la lettura congiunta delle lettere a) e b) conduce a limitare la sanzione della revoca alle variazioni rilevanti
codice di procedura penale, art. 627, comma 3
Stabilisce il dovere del giudice del rinvio di uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sulle questioni di diritto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Crotone non si sia uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio
Cass. sent. n. 39028/2022 (Sez. IV)
Principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio: l'omessa comunicazione di variazioni di reddito giustifica la revoca del patrocinio a spese dello Stato solo se la variazione è rilevante, cioè tale da escludere la presenza dei requisiti di ammissione originari
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni di reddito sussiste, ma la sanzione della revoca opera solo se la variazione omessa è "rilevante", ossia incide concretamente sulla sussistenza dei requisiti di ammissione al patrocinio.
- Il giudice a cui la Cassazione rinvia la decisione è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte e deve motivare specificamente, sotto le coordinate indicate dalla Cassazione, se la variazione di reddito è tale da far venir meno il diritto al beneficio.
- Non è ammessa una revoca automatica per ogni omissione di comunicazione: occorre un apprezzamento di merito sulla rilevanza quantitativa e qualitativa della variazione rispetto ai limiti previsti.
- In ipotesi di aumenti contenuti (es. pochi centinaia di euro annui) dovuti a prestazioni come il reddito di cittadinanza, il giudice deve valutare caso per caso la loro incidenza patrimoniale e la potenziale esclusione dal beneficio, evitando decisioni meramente formalistiche.
- Per la difesa del beneficiario conviene documentare e dimostrare la non rilevanza della variazione reddituale (calcoli, prospetti, prova della consistenza patrimoniale) affinché il giudice non possa limitarsi a un'automatica revoca.
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