Sentenza del 19/04/2019 n. 11050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Dogane e la cartella di pagamento relativa alle accise sull'intero prodotto alcoolico giacente nel deposito fiscale dopo la revoca delle licenze. I giudici di merito avevano riconosciuto l'applicabilità di un abbuono d'imposta dell'88% previsto per l'acquavite prodotta prima del 1° novembre 1971, ritenendolo applicabile anche dopo l'abrogazione della relativa disciplina. L'Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione, sostenendo che l'abbuono non potesse applicarsi all'acquavite immessa in consumo dopo l'abrogazione della norma e che non fosse possibile attribuire ultrattività a una disposizione abrogata né applicarla a un'imposta diversa da quella originariamente prevista.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione sull'abbuono d'imposta. Ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia perché, pur risultando che la sentenza impugnata era stata notificata, l'Agenzia aveva depositato una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione o di altro documento idoneo a provare la data e le modalità della notifica. L'attestazione interna resa da un funzionario dell'Agenzia non poteva sostituire la relata dell'ufficiale giudiziario, la busta postale o, nei casi previsti, la documentazione della notifica telematica. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il fallimento non si è costituito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza è stata notificata.
Codice di procedura civile, art. 148
La relazione di notificazione predisposta dall'ufficiale giudiziario costituisce il documento idoneo a provare la notificazione e la relativa data.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 3, comma 3, e 27
Disposizioni richiamate dall'Agenzia con riferimento alla disciplina delle accise e alla determinazione dell'imposta sui prodotti alcoolici; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
D.M. 27 marzo 2001, n. 153, art. 4, comma 5
Norma invocata dall'Agenzia in relazione alla disciplina fiscale dei prodotti alcoolici e dell'abbuono; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
D.L. 18 aprile 1950, n. 142, art. 7, convertito dalla L. 16 giugno 1950, n. 331
Prevedeva il regime agevolativo dell'abbuono d'imposta sull'acquavite, la cui persistente applicabilità dopo l'abrogazione era oggetto della controversia, ma non è stata valutata nel merito.
D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, art. 2, comma 1, lett. d)
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inapplicabilità della disciplina agevolativa abrogata e l'assenza di effetti ultrattivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica all'amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la prova della notificazione della sentenza impugnata deve essere documentata mediante la relata dell'ufficiale giudiziario, la busta postale o la documentazione prevista per la notifica telematica; una semplice attestazione interna dell'ente destinatario non è sufficiente.
- La procedibilità del ricorso per cassazione è verificata prima dell'ammissibilità e dell'esame dei motivi: la mancanza della documentazione prescritta può impedire qualsiasi valutazione sul merito della controversia.
- Anche quando il ricorso è stato notificato tempestivamente nel termine breve, il ricorrente deve comunque depositare la prova formale della notificazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio documentale, le questioni sostanziali, come l'applicabilità retroattiva o ultrattiva di un'agevolazione fiscale abrogata, restano non decise e non costituiscono un precedente risolutivo sul merito.
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