Sentenza del 21/11/2016 n. 8841 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Diniego istanza di rimborso - Ricorso - Autonoma organizzazione - Onere della prova - Autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché è stata ritenuta sussistente un’autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto dell’IRAP. Di conseguenza, il diniego del rimborso è stato confermato e l’imposta è rimasta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l’inesistenza del presupposto dell’IRAP, ossia di un’autonoma organizzazione, e chiedeva quindi il rimborso dell’imposta. In caso di impugnazione del diniego di rimborso, spetta tuttavia al contribuente provare l’assenza dei presupposti impositivi. Nel caso esaminato, il professionista disponeva di beni strumentali e si avvaleva di collaborazioni professionali non occasionali, protratte negli anni con gli stessi professionisti, in misura eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell’attività.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è esercitata mediante una struttura organizzativa autonoma, composta da beni strumentali e collaborazioni eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento personale della professione.
Regole sull’onere della prova nei giudizi di rimborso tributario
Quando il contribuente impugna il diniego di rimborso, deve dimostrare l’inesistenza dei presupposti dell’imposta e quindi, nel caso dell’IRAP, l’assenza di un’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Il professionista che chiede il rimborso dell’IRAP deve provare concretamente di non disporre di un’organizzazione autonoma; non è sufficiente una semplice dichiarazione o la contestazione generica dell’imposta.
- L’utilizzo di beni strumentali, considerato singolarmente, non determina necessariamente l’assoggettamento a IRAP, ma può concorrere a dimostrare l’esistenza di un’organizzazione autonoma se supera il minimo necessario per l’attività.
- Collaborazioni professionali non occasionali, soprattutto se continuative e intrattenute negli anni con gli stessi soggetti, possono integrare un indice significativo di autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta: rilevano quantità e valore dei beni, continuità delle collaborazioni e loro effettiva eccedenza rispetto al lavoro personale del professionista.
- In una situazione analoga, la richiesta di rimborso ha maggiori probabilità di successo solo se il contribuente documenta che beni e collaborazioni sono minimali, occasionali o comunque non idonei a potenziare autonomamente la capacità produttiva.
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