Sentenza n. 1939/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR che imponeva al Comune di determinarsi sulla restituzione dell’immobile o sull’acquisizione sanante e di pagare le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 3138/2014 del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. Tale sentenza aveva imposto al Comune di Messina di determinarsi in ordine alla restituzione del bene immobile indebitamente occupato ovvero alla sua acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché di pagare le spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. Nel corso del giudizio, il Consiglio comunale di Messina ha adottato una deliberazione del 22 dicembre 2025 disponendo l’acquisizione sanante del bene. I ricorrenti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente agli obblighi relativi al bene immobile, mantenendo l’interesse all’ottemperanza per le spese legali della precedente controversia, non ancora pagate. Il Comune non si è costituito e non ha fornito chiarimenti neppure dopo l’ordinanza istruttoria del TAR.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, poiché l’adozione della deliberazione consiliare di acquisizione sanante ha determinato il parziale adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di cognizione. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa alle spese legali non pagate. Il TAR ha verificato che il titolo giudiziale era esecutivo e passato in giudicato, essendo stato notificato in forma esecutiva e risultando decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Comune di Messina è stato quindi ordinato a pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dall’insediamento, previa richiesta dei ricorrenti. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Individua l’istituto dell’acquisizione sanante del bene immobile, oggetto dell’obbligo alternativo posto a carico del Comune dalla sentenza di cognizione.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell’eseguibilità del giudicato.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
È richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione da parte dell’amministrazione di un atto idoneo a realizzare solo una parte degli obblighi derivanti dal giudicato determina la cessazione parziale della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi rimasti ineseguiti.
- Quando il giudicato notificato in forma esecutiva è divenuto eseguibile ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine prefissato.
- In caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione rispetto all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di riscontro agli accertamenti disposti dal giudice non impediscono la decisione, quando dagli atti depositati risulti il parziale adempimento e permanga l’inadempimento rispetto agli obblighi residui.
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