Ordinanza n. 147/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di -OMISSIS-, pubblicata in data 6.02.2026 e approvata con determina dirigenziale n. 147 del 4.02.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente al posto n. 31 con punti 6; - del verbale della commissione del 5.12.2025 di rigetto del proposto ricorso avverso la graduatoria provvisoria; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a riformulare la graduatoria, attribuendo al ricorrente 5 punti per assenza di reddito imponibile del nucleo familiare, anziché i 3 punti erroneamente attribuiti, con conseguente ricollocazione dello stesso in posizione più elevata; nonché per la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’adozione degli atti avversati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP, nella parte relativa al punteggio e alla posizione del ricorrente, nonché verbale di rigetto del ricorso contro la graduatoria provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, approvata con determina dirigenziale, nella parte in cui gli ha attribuito 3 punti anziché 5 per l’assenza di reddito imponibile del nucleo familiare, collocandolo al posto n. 31 con 6 punti. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria provvisoria e ha chiesto la riformulazione della graduatoria, la ricollocazione in posizione più elevata e il risarcimento dei danni. In sede cautelare è emerso che il ricorso era stato notificato a una candidata indicata come controinteressata, collocata però al posto n. 39, quindi in posizione successiva a quella del ricorrente. Secondo il TAR, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe arrecato a tale candidata alcun pregiudizio sostanziale. Mancava pertanto una delle condizioni necessarie per la qualificazione della destinataria come controinteressata. Il ricorso risultava così prima facie inammissibile per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione non evidenziava difficoltà idonee a giustificare una rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso presentasse, a una sommaria delibazione, profili di inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. La candidata notificata non era controinteressata in senso sostanziale, poiché si trovava in posizione deteriore rispetto al ricorrente e non avrebbe subito pregiudizio dall’eventuale accoglimento. Non sono state ravvisate, sulla base degli atti disponibili, difficoltà tali da consentire la rimessione in termini per errore scusabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La rimessione in termini per errore scusabile richiede difficoltà idonee a giustificare l’errore; nel caso concreto tali difficoltà non emergevano dalla documentazione.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; la mancata notificazione determina, in sede cautelare, profili prima facie di inammissibilità quando il soggetto notificato non è controinteressato sostanziale.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante sommaria delibazione, tenendo conto dei profili di inammissibilità immediatamente rilevabili.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione del ricorso, è controinteressato il soggetto che, oltre a essere individuabile dagli atti, potrebbe subire un pregiudizio sostanziale dall’eventuale accoglimento della domanda; non assume tale qualità chi si colloca in graduatoria in posizione deteriore rispetto al ricorrente, quando l’accoglimento non può incidere negativamente sulla sua posizione.
- La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato sostanziale determina profili di inammissibilità rilevabili già in sede cautelare mediante sommaria delibazione.
- La rimessione in termini per errore scusabile non può essere disposta in assenza di elementi documentali che dimostrino difficoltà oggettive idonee a giustificare l’irregolare individuazione o notificazione del controinteressato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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