Sentenza n. 2515/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - dell’autorizzazione rilasciata dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Lissone il 2.7.2025, al sig. -OMISSIS- all’occupazione di suolo pubblico in occasione dell’evento “Lissone Summer Vibes” in -OMISSIS- a -OMISSIS- per i giorni 5 luglio, 12 luglio, 26 luglio e 2 agosto 2025 dalle ore 14,30 alle ore 24,00, conosciuto dal ricorrente il 12.7.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente e dal proprio figlio minore in conseguenza dell’illegittima condotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di un palco e di un’area destinata al pubblico durante la manifestazione “Lissone Summer Vibes”
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione del Comandante della Polizia Locale del Comune di Lissone del 2 luglio 2025, relativa all’occupazione di suolo pubblico per quattro giornate della manifestazione, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni propri e del figlio minore. Ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 per la mancata concentrazione in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’evento; carenza di istruttoria e indeterminatezza dell’autorizzazione; nullità o inesistenza dell’atto per asserita mancata protocollazione e pubblicazione all’albo pretorio; illegittimità dell’autorizzazione per omessa valutazione dell’impatto acustico e violazione dell’art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001, anche quanto alla frequenza di attività temporanee rumorose incidenti sulla medesima popolazione; violazione del contraddittorio e omessa considerazione delle osservazioni presentate in quanto asserito controinteressato procedimentale; erroneità della relazione acustica tecnica. Con memoria non notificata ha inoltre introdotto domande di annullamento contro ulteriori autorizzazioni e deliberazioni comunali. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali propri e del figlio minorenne. Il Comune ha eccepito l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha inoltre dichiarato tardiva e inammissibile la memoria di replica comunale depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a.
La decisione
La domanda di annullamento dell’autorizzazione originariamente impugnata è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli eventi autorizzati si erano ormai svolti. Il TAR ha tuttavia esaminato l’illegittimità dell’atto ai fini della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., respingendola nel merito. Ha ritenuto legittima l’adozione di distinti provvedimenti per i diversi profili autorizzativi della manifestazione: l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico aveva oggetto e presupposti propri e non doveva contenere anche le autorizzazioni relative all’impatto acustico o ad altri aspetti dell’evento. Ha escluso la carenza di istruttoria e l’indeterminatezza, rilevando che l’atto individuava puntualmente destinatario, area, struttura, date, orari, condizioni e obblighi. La mancata indicazione del protocollo, comunque smentita dagli atti difensivi comunali, non avrebbe inciso sull’esistenza dell’atto, non costituendo elemento essenziale; la pubblicazione all’albo pretorio non era condizione di validità, potendo rilevare soltanto ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. L’art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001 non era applicabile all’autorizzazione impugnata, limitata all’occupazione del suolo, poiché i profili acustici erano oggetto di distinti provvedimenti. Il ricorrente non era un controinteressato procedimentale necessario: pur potendo vantare un interesse a impugnare l’atto, non era immediatamente e direttamente destinatario dei suoi effetti propri. Le sue osservazioni avevano quindi natura di esposto, rispetto al quale l’amministrazione non aveva obbligo generale di provvedere. La relazione acustica non era autonomamente impugnabile e non incideva sui presupposti dell’autorizzazione gravata; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto. Le ulteriori domande di annullamento proposte con memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili perché non introdotte mediante motivi aggiunti notificati, come richiesto per le nuove domande contro atti sopravvenuti. La domanda risarcitoria riferita al figlio minore è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, non essendo il ricorso proposto anche in suo nome e per suo conto. La domanda risarcitoria proposta in proprio è stata respinta, non risultando illegittimità dell’atto né, conseguentemente, gli elementi della responsabilità extracontrattuale. Le spese sono state compensate. Il TAR ha disposto la trasmissione al competente Consiglio dell’Ordine della memoria contenente espressioni ritenute offensive o sconvenienti.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 l. 241/1990
I principi generali dell’azione amministrativa e l’obbligo di conclusione del procedimento non impongono di concentrare in un unico provvedimento tutte le autorizzazioni relative a una manifestazione, quando ciascun atto abbia oggetto, presupposti e competenza distinti.
art. 21-septies l. 241/1990
La mancata indicazione del numero di protocollo non determina nullità, non integrando un difetto assoluto di attribuzione, la mancanza di elementi essenziali o altra ipotesi prevista dalla norma; la pubblicazione all’albo pretorio non costituisce condizione di validità dell’autorizzazione.
art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001
Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee il comune deve considerare, tra l’altro, la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti.
La disposizione riguarda le autorizzazioni relative alle attività temporanee rumorose e non si applica direttamente a un distinto provvedimento limitato all’occupazione di suolo pubblico.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può comunque accertare l’illegittimità dell’atto se permane interesse ai fini risarcitori.
art. 43 c.p.a.
Le nuove domande di annullamento contro provvedimenti sopravvenuti devono essere introdotte mediante motivi aggiunti notificati; una memoria non notificata non è idonea a svolgere tale funzione.
art. 73 c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche (...) fino a venti giorni liberi.
Il deposito della memoria di replica oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza ne determina la tardività e l’inammissibilità.
artt. 2043 ss. c.c.
L’assenza di illegittimità dell’atto amministrativo esclude, nel caso esaminato, la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
La pronuncia dispone la trasmissione della memoria contenente espressioni offensive o sconvenienti al Consiglio dell’Ordine per le valutazioni di competenza.
Massime di principio
- Quando una manifestazione richiede autorizzazioni relative a profili diversi, ciascuno affidato alla competenza di organi o uffici differenti, l’amministrazione può adottare provvedimenti separati e successivi; non sussiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo di concentrare tutte le determinazioni in un unico atto.
- L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico deve essere istruita e motivata in relazione al proprio oggetto e ai propri presupposti. Profili ulteriori, come l’impatto acustico della manifestazione, possono essere trattati in distinti procedimenti e non devono necessariamente essere esaminati nell’atto autorizzativo dell’occupazione.
- La mancata indicazione del numero di protocollo non incide sull’esistenza o sulla validità del provvedimento quando l’atto è comunque riferibile con certezza all’amministrazione e il suo contenuto è individuabile; analogamente, la pubblicazione all’albo pretorio non è, di regola, condizione di validità dell’atto, rilevando eventualmente ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.
- Il soggetto pregiudicato dagli effetti riflessi di un provvedimento amministrativo può avere interesse a impugnarlo senza essere per ciò solo un controinteressato procedimentale necessario. Tale qualifica richiede sia l’incidenza immediata e diretta degli effetti propri dell’atto, sia l’individuazione o agevole individuabilità del soggetto da parte dell’amministrazione procedente.
- Le nuove domande di annullamento contro atti sopravvenuti devono essere proposte mediante motivi aggiunti notificati; la loro introduzione con una semplice memoria non notificata è inammissibile. Il genitore non può inoltre chiedere, in proprio, il risarcimento di danni riferibili al figlio minore se non agisce anche in suo nome e per suo conto.
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