Cassazione Penale, Sentenza n. 16690/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per una reformatio in peius nella determinazione delle riduzioni di pena: in primo grado le riduzioni complessive per le attenuanti generiche e per l'avvenuto risarcimento del danno ammontavano a 1 anno, mentre in appello risultavano pari a 8 mesi. Poiché l'appello era stato introdotto esclusivamente dal ricorrente, non erano ammesse modifiche peggiorative del trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, e quindi la diversa quantificazione delle riduzioni in appello costituiva un peggioramento ingiustificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato la reformatio in peius nel passaggio di calcolo delle riduzioni di pena e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, procedendo alla rideterminazione della pena. La pena è stata così rideterminata: pena base 2 anni di reclusione e Euro 5.000 di multa; ridotta per attenuanti generiche e per il risarcimento a 1 anno e Euro 2.400 (la pena pecuniaria calcolata secondo la disposizione più favorevole presente in secondo grado); ulteriormente ridotta per la partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p. a 8 mesi e Euro 1.600, quindi aumentata per continuazione interna a 10 mesi e Euro 2.100; infine ridotta per il rito a 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 1.400 di multa. Sentenza impugnata annullata nella parte sanzionatoria e sostituita con la nuova determinazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma procedurale usata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina le procedure emergenziali che consentono forme scritte di trattazione
art. 114 codice penale
attenuante per la partecipazione di minima importanza, applicata nella rideterminazione della pena
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
principio secondo cui l'appello introdotto esclusivamente dall'imputato non può risultare nella pronuncia di una decisione che peggiori la sua posizione; utilizzato come fondamento per annullare il trattamento sanzionatorio determinato in appello
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può adottare una decisione che aggravi la posizione soggettiva dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- La determinazione delle attenuanti e delle corrispondenti riduzioni di pena deve essere chiara e coerente: variazioni sfavorevoli in appello rispetto al primo grado, quando l'appello è del solo imputato, configurano vizio correggibile in cassazione.
- Se la Corte di cassazione accerta una reformatio in peius nel calcolo della pena, può annullare la parte sanzionatoria e procedere alla rideterminazione della pena anziché rinviare, quando è possibile effettuare il ricalcolo in base agli elementi già acquisiti.
- In caso di contrasto tra diverse disposizioni applicabili alla quantificazione della pena pecuniaria o ad altre componenti sanzionatorie, va scelta la disposizione più favorevole all'imputato.
- Le misure procedurali emergenziali (es. contraddittorio scritto ex art. 23 co.8 D.L. 137/2020) sono ammissibili per la trattazione dei ricorsi, ma non incidono sui principi sostanziali di tutela dell'imputato (es. divieto di peggioramento).
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