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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 108/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202500165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, Giudice del Lavoro, n. 108/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 108/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per i periodi di effettiva prestazione lavorativa a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito depositando una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, nella quale si rappresentava l’impossibilità temporanea di procedere al pagamento per ragioni organizzative e finanziarie. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha tuttavia liquidato integralmente l’importo dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante il pagamento delle somme dovute. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito del ricorso e lo ha ritenuto fondato, poiché l’amministrazione aveva dato esatta e sopravvenuta esecuzione alla sentenza da ottemperare. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del creditore, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce al giudice dell’ottemperanza di esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, ove previsto, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
  • La sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione costituisce elemento idoneo a dimostrare la fondatezza originaria dell’azione di ottemperanza ai fini della condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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