Ordinanza n. 100/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo: La declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da ANAS S.p.A. sulle istanze del 22.04.2024, 30.04.2025 e 15.09.2025, ed in ogni caso dell'inadempimento di quest'ultima, rispetto all'emissione di n. 4 certificati Sal straordinari (nn. 2, 3, 4 e 5) ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto i lavori di “PZ 92/2020 - S.S. n. 658 “Potenza - Melfi” - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0 ed il km 48 + 31 - 1° Stralcio B”, nonché l'accertamento dell'obbligo a provvedere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, e segnatamente ad emettere appositi SAL-bis (certificati Sal straordinari) ex art. 26 D.L. 50/2022, in conformità ai prezziari aggiornati, al fine di liquidare i maggiori importi dovuti alla ricorrente, entro un termine non superiore a trenta giorni. con riguardo all’atto di motivi aggiunti - annullamento della nota prot. 856031 del 03.10.2025 di ANAS S.p.A., con la quale quest’ultima ha ritenuto di condizionare l’emissione di n. 4 certificati Sal straordinari (nn. 2, 3, 4 e 5) ai sensi dell’art. 26 D.L.50/2022 nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto i lavori di “PZ 192/2020 – S.S. n. 658 “Potenza – Melfi” – Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0 ed il km 48 + 31 – 1° Stralcio B”, all’ottenimento delle risorse richieste al fondo MIT dedicato, ed in ogni caso di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali; nonché l'accertamento dell’obbligo di emettere appositi SAL-bis (certificati Sal straordinari) ex art. 26 D.L. 50/222, in conformità ai prezziari aggiornati, al fine di liquidare i maggiori importi dovuti alla ricorrente ed in ogni caso l'accertamento del diritto della CONPAT S.c.a.r.l. alle maggiorazioni determinate in conformità dell’art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori relativi all’appalto in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio di ANAS sulle istanze relative all’emissione di quattro certificati SAL straordinari ex art. 26 d.l. 50/2022 e nota con cui l’emissione è stata subordinata all’ottenimento di risorse dal fondo MIT
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, con ricorso introduttivo, la declaratoria di illegittimità del silenzio e dell’inadempimento di ANAS rispetto alle istanze del 22 aprile 2024, 30 aprile 2025 e 15 settembre 2025, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’emissione di quattro certificati SAL straordinari, nn. 2, 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 26 d.l. 50/2022, applicando i prezziari aggiornati e liquidando i maggiori importi. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota ANAS del 3 ottobre 2025, con cui l’emissione dei certificati è stata condizionata all’ottenimento delle risorse richieste al fondo MIT dedicato, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alle maggiorazioni previste dall’art. 26 d.l. 50/2022. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che il meccanismo di adeguamento automatico previsto direttamente dalla legge potrebbe non lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda avverso il silenzio, né sull’impugnazione della nota ANAS, né sull’accertamento dell’obbligo o del diritto alle maggiorazioni. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio delle parti il possibile profilo di inammissibilità derivante dal difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, il Collegio ha ritenuto rilevante che l’adeguamento automatico sarebbe introdotto direttamente dall’art. 26 d.l. 50/2022, con conseguente possibile erosione di ogni margine di discrezionalità della pubblica amministrazione. È stato assegnato alle parti costituite il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. La segreteria è stata incaricata delle comunicazioni conseguenti.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
strumento erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A.
Il TAR considera, in via preliminare e senza ancora assumere una decisione definitiva, che il meccanismo di adeguamento previsto direttamente dalla legge possa operare automaticamente, incidendo sul riparto di giurisdizione qualora non residui alcuna discrezionalità amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento del rilievo d’ufficio della possibile questione pregiudizievole e dell’assegnazione alle parti di un termine per presentare memorie sul punto.
Massime di principio
- Quando il rapporto controverso riguarda l’applicazione di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge e non residua alcun margine di discrezionalità amministrativa, deve essere verificata d’ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, potendo la controversia non riguardare l’esercizio di un potere amministrativo.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d’ufficio che possa condurre all’inammissibilità della domanda, il giudice amministrativo deve sottoporre tale questione al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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